giovedì 28/09/2023 • 15:04
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 438 del 28 settembre 2023, ha chiarito che il trasferimento di ramo d'azienda tra due SO localizzate in Italia è fuori campo IVA e soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale secondo le aliquote previste per i singoli beni.
redazione Memento
Con la risposta n. 438 del 28 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7 bis DPR 633/72) il trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, di due differenti società estere, a loro volta appartenenti a gruppi diversi. L'operazione è fuori campo IVA (ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. b DPR 633/72) e sono soggetti all'imposta di registro in Italia anche gli atti formati all'estero che abbiano a oggetto aziende esistenti nel territorio dello Stato (art. 2 DPR 131/86). In tema di imposta di registro, si ricorda che se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti (art. 23 DPR 131/86). Dunque, all'atto di cessione d'azienda, l'imposta di registro trova applicazione in misura proporzionale secondo le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili, al 3% in relazione ai crediti, ecc., compreso l'avviamento), purché siano individuati corrispettivi distinti. In assenza di beni immobili, non trovano applicazione le imposte ipotecaria e catastale. Si ricorda che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica (di cui all'art. 2555 c.c.) che qualifica l'azienda come il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, da intendersi, dunque, quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione (di cui all'art. 19 Dir. 2006/112/CE) il cui scopo è consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato. Fonte: Risp. AE 28 settembre 2023 n. 438
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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