giovedì 28/09/2023 • 14:30
Con Mess. 27 settembre 2023 n. 3378, l’INPS interviene, a seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo Solimare alle novità introdotte con la riforma degli ammortizzatori sociali, fornendo le prime indicazioni principalmente rispetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni e alla contribuzione dovuta.
redazione Memento
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, dell’8 agosto 2023 che adegua le disposizioni istitutive del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo Solimare alle novità introdotte con la riforma degli ammortizzatori sociali ad opera della Legge di Bilancio 2022.
L’INPS, di conseguenza, con Mess. 27 settembre 2023 n. 3378, fornisce le prime indicazioni principalmente rispetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni e alla contribuzione dovuta.
Entrata in vigore delle modifiche
L’INPS ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, al termine del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative contenute sono pienamente vigenti dal 7 ottobre 2023.
Quali sono le modifiche?
In merito alle modifiche apportate:
N.B. A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Solimare e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. |
I contributi da versare
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo Solimare il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Con medesima decorrenza, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata.
Domanda di Assegno di integrazione salariale
Dal 7 ottobre 2023, tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo Solimare possono presentare istanze di Assegno di integrazione salariale anche in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.
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