mercoledì 27/09/2023 • 14:30
È stato pubblicato nella GU n. 225 del 26 settembre il decreto del MEF recante modifiche alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
redazione Memento
Con il decreto del MEF del 31 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre, è stato modificato il DM 15 luglio 2016 relativo alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito di quanto introdotto dalla legge di bilancio 2023, che è intervenuta sull'art. 1 c. 778 L. 208/2015 stabilendo che per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dal 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato in qualsiasi data maturati e non ancora saldati e per i quali non è stata proposta opposizione sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA. Essi sono ammessi anche al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA) (art. 1 c. 860 L. 197/2022). La legge di bilancio 2023 ha, inoltre, stabilito che ai maggiori oneri di cui al citato c. 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia (previste dal DPR 115/2002) (art. 1 c. 861 L. 197/2022). Si riportano per punti le modifiche al DM 15 luglio 2016: all'art. 1 c. 1 le parole: «per i dipendenti» sono soppresse; all'art. 3 c. 6 al secondo periodo, dopo le parole: «ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e, a partire dall'anno 2023, ferma restando la disponibilità delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»; all'art. 4 c. 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; all'art. 4 c. 4 le parole da «Entro cinque giorni» a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6,»; all'art. 5 c. 2 le parole: «per i dipendenti» sono soppresse; all'art. 7 c. 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Fonte: DM 31 agosto 2023 (GU 26 settembre 2023 n. 225)
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