giovedì 28/09/2023 • 06:00
Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione o aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
redazione Memento
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A seguito dell'entrata in vigore del DM 135/2021 e dell'adozione delle relative disposizioni attuative, il Mef ha proceduto all'accertamento di alcune violazioni, emerse nell'ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall'amministrazione, relative alle fattispecie di cui all'art, 2 c. 3 lett. b) DM 135/2021 e riguardanti in particolare l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l'articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l'obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010 - da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all'articolo 25, comma 3 del DM 135/2021.
Inoltre, con Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.
La cancellazione dal Registro dei revisori legali - istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - di n. 724 revisori persone fisiche di cui all'allegato A e n. 5 società di revisione di cui all'allegato B al decreto è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Come noto, il registro dei revisori, tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato istituito in applicazione del D.Lgs. 39/2017 con DM 20 giugno 2012 n. 145. Nel registro sono iscritti sia le persone fisiche sia le società di revisione. Il regolamento stabilisce che nel registro siano iscritte le persone fisiche in possesso dei requisiti sintetizzati di seguito: a) requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze; b) una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze; c) abbiano svolto il tirocinio triennale; d) abbiano superato l'esame di idoneità professionale; e) a determinate condizioni, le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; f) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo. I requisiti per le società di revisione sono i seguenti: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale; c) nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale; d) nelle società per azioni e in accomandita per azioni, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
È ammesso ricorso al provvedimento di cancellazione dal Registro innanzi al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Fonte: Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023
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