mercoledì 27/09/2023 • 06:00
Il credito maturato a seguito di distribuzione delle riserve, può essere trasferito alla consolidante ai fini dell'utilizzo in compensazione ''orizzontale'' in misura tale da non eccedere il limite di 2 milioni di euro.
redazione Memento
In sede di risposta a interpello 26 settembre 2023 n. 436, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in ordine all'utilizzo del credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve ''in sospensione di imposta”, con particolare riguardo ai limiti alla compensazione nel consolidato. Come noto, nell'ipotesi di distribuzione delle cd. riserve ''in sospensione di imposta'', l'ordinamento tributario prevede la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva, garantendo contestualmente il recupero della stessa imposta, mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante ai fini del relativo utilizzo. Le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque, ai fini dell'utilizzo in compensazione ''orizzontale'', in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'art. 25 D.Lgs. 241/97, limite ora contenuto nell'art. 34 L 388/2000, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro. In linea generale e salvo espressa eccezione, tutti i crediti d'imposta, derivanti da eccedenze di versamento, scontano il limite predetto, tanto nell'ipotesi di utilizzo diretto in compensazione ''orizzontale'', quanto in caso di trasferimento dello stesso credito al consolidato, al medesimo fine. Nel caso di specie, a seguito di un'importante operazione di riorganizzazione degli assetti societari, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale e attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione mediante distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta. Dall'operazione è emerso un credito d'imposta per un ammontare complessivo pari alle imposte sostitutive precedentemente assolte, così come previsto dall'art. 13, c. 5 L 342/2000. La società istante intende ora attribuire il predetto credito nell'ambito del consolidato fiscale nazionale cui avrebbe aderito con decorrenza dal 2023 , ai fini della compensazione con l'IRES dovuta a titolo di saldo e di acconto dalla consolidante. In ragione, tuttavia, dei limiti alla compensazione dei crediti in capo alle consolidanti previsti dall'art. 7, lett. b) DM 1 ° marzo 2018 (attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale), l'istante chiede alle Entrate di sapere se il credito in oggetto, relativo all'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione, originatosi per effetto della distribuzione di riserve in sospensione d'imposta, soggiace ai limiti quantitativi per l'utilizzo in compensazione da parte della consolidante o, viceversa, lo stesso risulta liberamente utilizzabile. La risposta delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta: è pari all'imposta sostitutiva originariamente assolta, sicché, in assenza di deroga espressa, in caso di compensazione ''orizzontale'', sconta il limite oggi di 2 milioni di euro, al pari di ogni altro credito risultante da eccedenza di versamento d'imposta; può essere trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai fini dell'utilizzo in compensazione ''orizzontale'', in misura tale da non eccedere il limite di 2 milioni di euro . Fonte: Risp. AE 26 settembre 2023 n. 436
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