mercoledì 27/09/2023 • 06:00
Il principio, ormai consolidato dalla prassi, si applica anche nell'ipotesi di obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente.
redazione Memento
Con riferimento al regime fiscale dei titoli rientranti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 239/96, la prassi esistente ha seguito, in linea generale, un principio di ''conservazione del regime originario'' del titolo, secondo cui, in caso di mutamento di requisiti nel corso della ''vita'' del titolo, continua ad applicarsi il regime proprio del titolo al momento della sua emissione. Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, trattasi di obbligazioni emesse su un mercato estero da una società estera, successivamente fusa per incorporazione in una società italiana e, pertanto, titoli che al momento di emissione si qualificano, ai fini del regime di tassazione di cui al menzionato decreto, come titoli esteri. A chiarirlo è la Risposta n. 434 pubblicata dalle Entrate lo scorso 26 settembre. Nel caso di specie anche a seguito della fusione le obbligazioni continueranno ad essere quotate presso il mercato estero e ''conserveranno gli stessi ISIN e Common Codes''. Per l'amministrazione finanziaria, tenuto conto che non risultano modificate le regole di circolazione delle obbligazioni, alle stesse continua ad applicarsi il regime tributario degli interessi ed altri redditi di capitale previsto per i proventi dovuti da un soggetto non residente. “Una conclusione contraria a quella proposta - spiegano le Entrate - si porrebbe, inoltre, in palese contrasto con la finalità della disciplina comunitaria in materia di libertà di stabilimento. di cui all'articolo 49 TFUE e di libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 del TFUE”. Conseguentemente, gli interessi ed altri redditi rivenienti da tali obbligazioni sono soggette a tassazione come segue: esclusione da imposizione nel caso di percettori non residenti in Italia, per carenza assoluta del requisito di territorialità; applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 D.Lgs. 239/96, con le modalità ivi previste, in caso di percezione da parte di soggetti residenti in Italia. L'obbligo di applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi derivanti dai predetti titoli, ricade in capo agli intermediari residenti che comunque intervengono nella riscossione. Qualora i soggetti ''nettisti'' abbiano percepito gli interessi in oggetto senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva i medesimi devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte di interessi «maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione» ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. 239/96 (cfr. Circ. AE 24 novembre 2002, n. 213). Fonte:
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