La legge di conversione del Decreto Alluvione (DL 61/2023 conv. L 100/2023), recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ha modificato l'originaria formulazione per l'applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. In sintesi, la modifica ha comportato l'estensione del periodo di sospensione, che in luogo di concludersi il 31 luglio, come previsto inizialmente, si è protratto sino al 31 agosto.
Nel dettaglio, la legge di conversione del DL 61/2023 ha eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi all'originaria formulazione dell'art. 2, co. 4, quarto periodo. Essendo venuto meno tale riferimento, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4 DPR 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, non è più l'art. 2 DL 61/2023, che ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, ma l'art. 4 del medesimo provvedimento. Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 22 . Detta norma stabilisce, infatti, che: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023”.
A fare chiarezza sul periodo di sospensione è intervenuta l'INAIL che, oltre a evidenziarne la nuova durata (1° maggio-31 agosto 2023), ha chiarito che, per quanto concerne l'ambito applicativo della sospensione si deve continuare a fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circ. INAIL 24 luglio 2023, n.33.
Fonte: Circ. INAIL 25 settembre 2023 n. 43