lunedì 02/10/2023 • 06:00
L’evoluzione del sistema tributario porta già a dover considerare l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale un principio a carattere generale la cui violazione conduce all’annullamento della pretesa tributaria, anche in materia di tributi locali. Così si è pronunciata la CGT della Lombardia con la sentenza n. 2766 del 20 settembre 2023.
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I contribuenti impugnavano alcuni avvisi di accertamento IMU con i quali l'ente territoriale aveva contestato loro, in qualità di comproprietari di aree fabbricabili, l'omessa dichiarazione iniziale e/o di variazione ai fini dell'imposta municipale. Il Comune, a fondamento della ripresa fiscale, aveva evidenziato che l'area in questione era destinata dal PGT area per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico e, quindi, già edificabile in base a tale destinazione con possibilità, tramite cessione gratuita all'ente locale, di sfruttare un ulteriore indice di utilizzazione in compensazione urbanistica. Su queste basi il Comune aveva, pertanto, determinato per l'area edificabile in questione un determinato valore sul quale aveva calcolato l'imposta dovuta. Con il ricorso, i contribuenti proponevano un'eccezione preliminare ovvero deducevano l'illegittimità degli atti impugnati poiché emessi in violazione del principio del contraddittorio preventivo. Nel merito, poi, insistevano per l'infondatezza della ripresa in quanto l'area in contestazione era oggetto di "compensazione urbanistica" e, dunque, munita di capacità edificatoria solo promessa ma non ancora attribuita, circostanza che non avrebbe consentito la sua tassazione (art. 1 D.Lgs. 504/92). I giudici di prime cure respingevano il ricorso convalidando l'operato del Comune. La sentenza I giudici d'appello hanno ribaltato l'esito della controversia a favore delle parti private ricorrenti considerando dirimente ogni altra questione la mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'ente territoriale. La Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento di merito secondo il quale, indipendentemente dal fatto che i tributi oggetto del contendere siano o meno armonizzati, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale debba ritenersi necessario con la conseguente nullità dell'avviso di accertamento emesso in assenza di tale adempimento. I giudici ambrosiani hanno confortato tale approdo ermeneutico con un richiamo alla recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 47 del 21.03.2023) nella parte in cui ha affermato che “... l'esigenza di superare la disarmonia del vigente sistema tributario, per cui non sussiste un obbligo generale di attivare il contraddittorio con il contribuente al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ha portato, di recente, a un nuovo intervento del legislatore. L'art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, ha infatti introdotto, nel d.lgs. n. 218 del 1997, l'art. 5-ter, in forza del quale, prima di emettere un avviso di accertamento, l'ufficio deve notificare al contribuente l'invito a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione (comma l); in caso di mancato accoglimento dei chiarimenti forniti nel corso del contraddittorio, è imposto all'amministrazione un obbligo di motivazione rinforzata (comma 3) [.omissis . .] Nonostante la scelta legislativa di inserire la nuova disciplina dell'«invito obbligatorio» a comparire nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, si deve evidenziare come essa denoti un'evoluzione del sistema tale per cui l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non costituisce più un'ipotesi residuale, ma aspira ad assurgere a principio generale.” Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte lombarda, pur pronunciandosi su una fattispecie relativa ad un tributo non armonizzato (come l'IMU), ha deciso di annullare gli avvisi di accertamento opposti per mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, principio generale del sistema che deve ritenersi in fase di riconoscimento sul piano legislativo, come anche specificato nella citata pronuncia della Consulta. Nel caso di specie, hanno concluso gli interpreti, la sua attivazione avrebbe consentito ai contribuenti di far valere le ragioni dedotte solo in fase contenziosa e in sintonia con l'ente determinare anche il valore dell'area in questione. L'indirizzo della legge-delega La sentenza in commento appare perfettamente in linea con i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente contenuti nell'art. 4 c. 1 lett. f) L. 111/2023 con cui viene indirizzato il legislatore delegato «a prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità». Fonte: CGT Lombardia 20 settembre 2023 n. 2766 ...
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Marco Ligrani
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