Il regime di tassazione per trasparenza, disciplinato dagli artt. 115 e TUIR, consente alle società di capitali di tassare il reddito prodotto attraverso l'imputazione dello stesso ai soci, così come avviene per le società di persone.
Il regime di trasparenza è applicabile:
alle società di capitali partecipate da altre società di capitali;
alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria.
Tassazione per trasparenza nelle società di capitali
Le società di capitali (art. 73, c.1, lett. a) TUIR) partecipate da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale (art. 2364 c.c.) e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%, possono imputare il reddito imponibile a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'imputazione del risultato fiscale d'esercizio (reddito o perdita), avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata.
Relativamente alle ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi della società, ai crediti d'imposta ed agli acconti versati, gli stessi si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci sempre secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
Analogamente, anche le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza, tali perdite non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
Tale situazione, determina per le società partecipanti le seguenti fattispecie. Nel caso in cui la società partecipata abbia conseguito un risultato fiscale:
positivo (reddito), attraverso l'imputazione per trasparenza il socio riceve la sua quota parte di reddito che aumenta la base imponibile in capo allo stesso. Qualora la società partecipante abbia perdite, queste possono essere compensate con la quota di reddito ricevuta;
negativo (perdita), il socio riceve per trasparenza la quota di perdita spettante che compensa i redditi positivi, ovvero incrementa il risultato negativo del socio stesso.
È opportuno precisare, inoltre, che qualora gli utili e le riserve formatisi nei periodi d'imposta in cui è in essere la tassazione per trasparenza vengano distribuiti, gli stessi non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci all'atto della distribuzione. Ciò, vale anche qualora la distribuzione avvenga dopo la vigenza dell'opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza.
Tassazione per trasparenza nelle S.r.l. a ristretta base azionaria
Il regime di tassazione per trasparenza, come anticipato, è applicabile anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria, secondo le stesse modalità e condizioni previste per le società di capitali, salvo alcuni requisiti rilevanti per definire i soggetti ammessi.
In particolare, l'opzione per trasparenza è consentita alle S.r.l. a ristretta base azionaria che presentano i seguenti requisiti:
un volume di ricavi che non supera le soglie previste per l'applicazione degli ISA;
una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa.
Qualora i requisiti summenzionati vengano meno, l'opzione perde efficacia, rispettivamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono superate le soglie ISA e, dal medesimo periodo d'imposta, in caso di superamento del numero di persone fisiche che compongono la compagine sociale.
Come sopra esposto, l'opzione per la trasparenza è esercitabile solo dalle società in cui i soci sono tutti e solo persone fisiche. Tuttavia, nel caso di società semplice, il disposto normativo contenuto all'art. 32-quater DL 124/2019, il quale stabilisce che “i dividendi corrisposti alla società semplice s'intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale” potrebbe far pensare che l'eventuale partecipazione alla compagine sociale di una società semplice consenta comunque l'adesione al regime in commento. Tale previsione non è condivisa dall'Agenzia delle Entrate, sia perché l'art. 116 TUIR cita espressamente “persone fisiche”, sia perché gli utili distribuiti alla società semplice risulterebbero fiscalmente irrilevanti, in quanto non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci (Risp. AE 822/2021).
L'art. 116 c. 2 TUIR, stabilisce, altresì, che le plusvalenze realizzate e gli utili percepiti, concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14%, ai sensi dell'art. 58 c. 2 e dell'art. 59 TUIR.
Esercizio dell'opzione
Le società che intendono applicare il regime di tassazione per trasparenza sono tenute ad esercitare la relativa opzione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale s'intende far valere tale opzione.
L'opzione dev'essere esercitata da tutte le società (partecipanti e partecipata) e comunicata all'Amministrazione Finanziaria, ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile dalla società partecipata. Al termine del triennio, l'opzione s'intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo l'esercizio della revoca.
Nel dettaglio, l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza, avviene compilando il quadro OP del modello Redditi 2023, rigo OP11, barrando la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, revoca, conferma). Nei successivi righi da OP12 a OP15, vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti, ai sensi degli artt. 115 e 116 TUIR, riportando:
in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante;
in colonna 2, il codice fiscale della società.
Una fattispecie particolare potrebbe essere l'effettuazione di un'operazione straordinaria di fusione o di scissione della società partecipata. In tale ipotesi, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati. In quest'ultimo caso, nei righi da OP12 a OP15, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.
Si evidenzia, infine, che l'invio della comunicazione costituisce una condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza, essendo a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle società interessate.