Il Ministero del Lavoro, con DM 8 agosto 2023 (GU 22 settembre 2023 n. 222), informa dell'adeguamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
Perché si è reso necessario l'adeguamento?
L'adeguamento, il cui termine è stato previsto da ultimo dal Decreto Milleproroghe entro il 30 giugno 2023, si è reso necessario a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali ad opera della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).
Quest'ultima, infatti, con riferimento al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'estensione del campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore dipendente.
I fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 avevano, pertanto, tempo fino al 30 giugno 2023 per adeguarsi alle nuove disposizioni.
In caso contrario, a decorrere dal 1° luglio 2023, i datori di lavoro del relativo settore sono confluiti nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e i contributi già versati o comunque dovuti sono stati trasferiti al FIS.
Ai fini dell'adeguamento, i fondi di solidarietà che prevedevano una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella stabilita nel regime generale, tra cui rientrava il Fondo Solimare, per non confluire nel FIS hanno dovuto sottoscrivere accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro interessati.
L'accordo sottoscritto, inoltre, è stato trasmesso al Ministero del Lavoro.
Fondo Solimare: quali sono le novità?
Alla luce di quanto illustrato, con l'adeguamento del Fondo Solimare sono state introdotte le seguenti modifiche al DM 8 giugno 2015 n. 90401, istitutivo del Fondo:
abbassamento del limite dimensionale delle imprese armatoriali per le quali il Fondo Solimare deve garantire le proprie tutele, da "più di 5 dipendenti" ad "almeno un dipendente";
modifica delle causali per le quali è possibile attivare tale ammortizzatore sociale, adeguandole a quelle della CIGO e della CIGS;
introduzione della causale del Contratto di Solidarietà (CDS);
modifiche alla durata e agli importi delle prestazioni.
Tabella riepilogativa delle novità
Articolo modificato
DM 8 giugno 2015 n. 90401
Argomento
Tipologia di modifica
Cosa cambia
Art. 2
Finalità
Sostituzione
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS
Art. 3, c. 1
Amministrazione del Fondo
Sostituzione
Il Fondo è gestito da un comitato amministratore
composto da 14 esperti di cui 7 designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e 7 designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori
Art. 6, c. 1 e 2
Criteri e misure della prestazione
Sostituzione
Il Fondo provvede, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS:
all'erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente;
al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
La durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale deve essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale invocata.
La durata massima è prevista rispettivamente secondo quanto indicato:
dall'art. 12 D.Lgs. 148/2015 per la CIGO;
dall'art. 22 D.Lgs. 148/2015 per la CIGS - compresa la causale del contratto di solidarietà.
Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquiennio mobile (art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015)
Art. 8, c. 2
Criteri di precedenza e turnazione
Sostituzione
Le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Con riferimento alla CIGS, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare
interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi
Art. 8, c. 3
Oneri del Fondo
Aggiunta
In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite è modificato come segue:
nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023;
10 volte nell'anno 2024;
8 volte nell'anno 2025;
7 volte nell'anno 2026;
6 volte nell'anno 2027;
5 volte nell'anno 2028
Fonte: DM 8 agosto 2023 – GU 22 settembre 2023 n. 222