mercoledì 27/09/2023 • 06:00
La proposta BEFIT ha l’ambizione di allineare la fiscalità dei 27 paesi che formano l’UE, introducendo un nuovo regime per la determinazione della base imponibile dei gruppi multinazionali con fatturato superiore ai 750M e presenza rilevante nell’UE. Qual è lo scopo della proposta di direttiva della Commissione europea?
Il 12 settembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di direttiva Business in Europe: Framework for Income Taxation (o proposta “BEFIT”) che introduce un pacchetto di regole comuni per determinare la base imponibile dei gruppi multinazionali operanti nel mercato unico UE. Secondo la Commissione Europea, tale proposta consentirà una maggiore semplificazione dei calcoli e degli adempimenti previsti per i gruppi multinazionali. Nello specifico, le società che appartengono ad uno stesso gruppo multinazionale, determineranno la propria base imponibile applicando un insieme di regole comuni “sovranazionali”. Tali basi imponibili verranno poi aggregate e allocate ai vari stati membri BEFIT sulla base di una percentuale calcolata sulla media dei risultati dei tre anni fiscali precedenti. La quota di competenza di ciascun stato sarà quindi assoggettata a tassazione secondo le norme domestiche. Non è la prima volta che la Commissione Europea parla di una base imponibile consolidata. Lo ha fatto già nel 2011 quando è stata pubblicata la prima proposta di direttiva per un insieme unico di norme sull'imposta sulle società nell'UE (Common Consolidated Corporate Tax Base o CCCTB). Dopo qualche anno di stallo, la proposta di direttiva è stata rilanciata nell'ottobre 2016 con un approccio in due fasi (Common Corporate Tax Base e Common Consolidated Corporate Tax Base) per poi essere definitivamente ritirata nel 2021, quando fu annunciato il progetto per un nuovo sistema di imposizione delle società denominato “BEFIT”. Ambito di applicazione della direttiva BEFIT Le nuove regole saranno obbligatorie per tutti i gruppi multinazionali (sia con sede principale in UE che in un paese terzo) che hanno conseguito un fatturato consolidato annuo superiore ai 750M di Euro in almeno due dei quattro anni fiscali precedenti e che abbiano una presenza rilevante nel mercato UE. Tuttavia, sebbene la direttiva BEFIT applichi le stesse soglie previste dalla direttiva sulla global minimum tax, se ne discosta da quest'ultima nella sua definizione di “gruppo” prevedendo inoltre che la controllante detenga una partecipazione di almeno il 75% nella società affinché questa sia considerata nel gruppo BEFIT. Per i gruppi multinazionali con headquarter al di fuori dell'UE, tali norme non si applicheranno se, in due degli ultimi quattro anni precedenti, i ricavi complessivi delle società e delle stabili organizzazioni del gruppo operanti nell'UE non superino il 5% dei ricavi totali del gruppo ovvero 50M di Euro. Le regole saranno invece discrezionali per i gruppi più piccoli, che potranno comunque scegliere di aderire solo se redigono bilanci consolidati. Nessun settore è escluso dall'ambito di applicazione BEFIT, sebbene la relazione che accompagna la direttiva evidenzi gli aggiustamenti necessari per il settore dei trasporti internazionali e delle industrie estrattive. Calcolo della base imponibile Partendo dal bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili utilizzati ai fini del consolidamento, ciascuna entità del gruppo BEFIT dovrà determinare la propria base imponibile apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previsti dalla direttiva. Sebbene il meccanismo di determinazione della base imponibile sia simile a quello previsto dalla direttiva sulla tassazione minima globale, la direttiva BEFIT prevede meno aggiustamenti. Inoltre, a differenza del Pillar 2, il calcolo della base imponibile dovrà essere fatto per singola società e non per giurisdizione. Le basi imponibili delle singole società del gruppo verranno poi aggregate per determinare la base imponibile BEFIT. Se la base imponibile BEFIT sarà positiva, l'utile dovrà essere ripartito tra le varie entità del gruppo. Se negativa, o perché i risultati delle società sono negativi o perché si sono utilizzate perdite di altre società del gruppo, la perdita sarà riportata a nuovo e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva. I meccanismi di aggregazione e di riporto delle perdite introducono un meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite all'interno dell'UE che consentirà di ridurre la tassazione dei gruppi multinazionali operanti nel mercato UE. Ripartizione della base imponibile BEFIT La base imponibile BEFIT verrà allocata ai membri del gruppo BEFIT in base ad una percentuale determinata come il rapporto fra la media delle basi imponibili della società nei tre anni fiscali precedenti e la somma complessiva della base imponibile BEFIT. In caso di risultati imponibili negativi, gli stessi saranno considerati pari a zero ai fini dell'allocazione. Per semplificare la transizione al nuovo regime, per i primi tre anni di applicazione della Direttiva, la media delle basi imponibili delle singole società del gruppo BEFIT sarà determinata applicando le norme fiscali domestiche. Tassazione da parte degli Stati membri La Direttiva lascia liberi gli Stati membri di applicare norme volte ad aumentare o diminuire la base imponibile allocata alla società residente nel proprio paese, quali ad esempio incentivi o detrazioni fiscali previste dalla normativa domestica, purché in linea con quanto previsto dal Pillar 2. Sarà competenza dei vari stati membri determinare le aliquote fiscali da applicare e le modalità di applicazione delle stesse. Norme ad hoc sono previste per alcune attività, quali quelle estrattive, il trasporto marittimo internazionale non coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Per le attività estrattive, la Direttiva stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività siano attribuiti ai membri del gruppo BEFIT situato nello Stato membro in cui avviene l'estrazione, a meno che in tale stato non esistano società che fanno parte del gruppo BEFIT o l'estrazione avvenga nella giurisdizione di un paese terzo. I ricavi e costi relativi all'esercizio delle altre attività invece sono esclusi dalla base imponibile BEFIT e saranno attribuiti a un membro del gruppo BEFIT in base al valore di mercato. Approccio semplificato al transfer pricing Poiché i membri del gruppo BEFIT possono avere transazioni con imprese associate, sia intra-BEFIT che al di fuori dello stesso, particolare rilevanza assume il tema del transfer pricing in quanto la remunerazione di tali transazioni inciderà sulla determinazione e successiva allocazione della base imponibile BEFIT. Con riferimento alle transazioni intra-BEFIT, la Commissione prevede un approccio semplificato che si basa su una valutazione del rischio delle transazioni infragruppo, imponendo agli Stati membri di considerare a condizioni di mercato quelle transazioni intra-BEFIT il cui ammontare non superi il 10% dell'ammontare medio delle stesse nei tre anni fiscali precedenti. Aumenti superiori al 10% saranno da considerarsi ad alto rischio e potrebbero essere ignorati dall'amministrazione fiscale a meno che il contribuente non fornisca una prova contraria. In caso di transazioni fra un membro del gruppo BEFIT e un'impresa associata esterna al BEFIT, la Commissione propone di adottare un approccio semplificato (traffic light system) per testare le transazioni che coinvolgono attività di distribuzione e/o produzione a basso rischio. Nello specifico, confrontando i risultati ottenuti dalla parte testata con quelli ottenuti da un'analisi di benchmark fatta dalla Commissione su società indipendenti operanti nell'UE che svolgono prevalentemente attività di distribuzione o produzione, i contribuenti saranno classificati a rischio basso, medio e alto. A seconda della valutazione di tale rischio, le autorità fiscali dei paesi membri coinvolti potranno decidere come utilizzare le proprie risorse in modo più efficiente limitandosi a chiedere chiarimenti sui risultati del contribuente (in caso di contribuenti a medio rischio) o iniziando una verifica fiscale (in caso di contribuenti ad alto rischio) oppure decidendo di non investire risorse in verifiche fiscali (in caso di contribuenti a basso rischio). Analogamente, i contribuenti coinvolti in tali transazioni potranno utilizzare tali parametri di riferimento come strumento di autovalutazione del rischio acquisendo maggiori livelli di prevedibilità e certezza fiscale per il trattamento di transazioni con imprese associate esterne al gruppo BEFIT. Anche se tale semplificazione richiama l'importo B del Pillar 1, la direttiva BEFIT ricomprende in tale semplificazione anche attività di distribuzione al dettaglio e attività di produzione. Aspetti amministrativi e procedurali La proposta di direttiva BEFIT prevede un one-stop-shop per tutti gli adempimenti dichiarativi consentendo ai contribuenti di interloquire con l'autorità fiscale di un unico stato membro nell'UE. L'obbligo di presentare la dichiarazione spetterà all'ultimate parent entity che dovrà presentare un'unica dichiarazione informativa per l'intero gruppo BEFIT (dichiarazione informativa BEFIT) direttamente presso la propria amministrazione fiscale (“autorità dichiarante”). La dichiarazione informativa BEFIT andrà presentata entro e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno fiscale e dovrà includere informazioni sul gruppo e sulla struttura proprietaria, nonché sui singoli membri del gruppo BEFIT e sui criteri di calcolo e allocazione della base imponibile BEFIT. Tali informazioni saranno poi condivise con le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri in cui opera il gruppo. Ciascun membro del gruppo BEFIT dovrà inoltre presentare una dichiarazione dei redditi nella propria giurisdizione, includendo le informazioni utilizzate per determinare la base imponibile ad esso allocata. Gli Stati membri potranno verificare le entità del gruppo BEFIT residenti nella propria giurisdizione, sia di propria iniziativa che a seguito di joint audits. In caso di rettifiche della base imponibile BEFIT, verranno informate le autorità fiscali degli altri paesi per consentire alle stesse di effettuare le opportune verifiche fiscali sulle società residenti nella loro giurisdizione ed eventualmente rettificare la base imponibile BEFIT. Qualsiasi ricorso contro la dichiarazione informativa BEFIT dovrà essere presentato nello Stato membro in cui è stata presentata la stessa, mentre i ricorsi contro eventuali accertamenti fiscali dovranno essere presentati nello Stato membro in cui è residente l'entità BEFIT. Il ricorso dovrà essere proposto ad un organo amministrativo o, in assenza di tale organo, direttamente all'autorità giudiziaria competente. Non sono previsti aggiustamenti se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e quella rivista non superi il minore tra € 10.000 o l'1% della base imponibile BEFIT. La direttiva sarà messa al vaglio degli stati membri ed entrerà in vigore se troverà il consenso unanime di tutti i 27 stati membri. Una volta adottata dal Consiglio, la proposta è previsto che entri in vigore il 1° luglio 2028.
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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.L'imposta minima globale del 15%, c.d. Pillar 2, rivoluziona la tassazione delle imprese multinazionali e comporta una serie di tematiche contabili affrontate dall'International Accounting Standards Board con modifiche ..
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