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sabato 23/09/2023 • 06:00

Lavoro DALL’INPS

Rinuncia alla contribuzione dipendente per i “Quota 103”

L'Inps con la Circolare 82/2023 fornisce le indicazioni per l'utilizzo della facoltà di rinuncia alla contribuzione IVS carico dipendente per i soggetti con i requisiti per la “Quota 103”, fornendo importanti indicazioni in merito al coordinamento con gli altri incentivi sulla quota carico dipendente.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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La Circolare 82 del 22 settembre 2023 affronta la misura introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) relativa alla possibilità di derogare la quota a carico dipendente per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi previsti da “Quota 103”.

La misura riprende infatti la possibilità di accesso, di cui al comma 283 della medesima legge di Bilancio 2023, al trattamento di pensione anticipata flessibile maturabile al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Tali lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima; ciò dispensa di conseguenza il datore di lavoro dal versamento di tali contributi riducendo così il c.d. cuneo fiscale.

La misura appare in apparente contrasto con la volontà di agevolare l'uscita dal mondo del lavoro ai lavoratori che vengono ad essere agevolati da una norma transitoria di uscita “agevolata”, ma, in tal modo, viene fornita una via alternativa con il mantenimento del personale, ancora abile, in azienda.

Ai fini pensionistici, come confermato dall'Istituto, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile. Viene quindi precisato che la fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo mentre produce effetti sul montante contributivo individuale del sistema contributivo.

Facoltà di rinuncia

L'Inps chiarisce che se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. In a caso di rinuncia contestuale o successiva alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Per coloro i quali hanno effettuato la rinuncia all'accredito prima del 31 luglio 2023 ed hanno al contempo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla stessa data viene data la facoltà di chiedere che la rinuncia produca effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa e non hanno facoltà di rinuncia all'accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

La misura produce effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore, sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data. Nel caso di cambio del datore di lavoro, sarà l'Inps a comunicare al nuovo datore l'esercizio di tale facoltà. 

La rinuncia può essere revocata dal lavoratore, ma, come affermato precedentemente, non sarà possibile ripresentare la domanda; la revoca è quindi definitiva e decorre dal primo giorno del mese di paga successivo all'esercizio della stessa.

La misura agevolativa

Possono accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

La misura agevolativa consiste nell'abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore con riversamento della stessa nella retribuzione del lavoratore: tali somme sono esenti previdenzialmente ma soggette a ritenuta fiscale.

Solo dopo l'esito da parte dell'Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

I codici per l'esposizione in Uniemens (L577, L578) sono stati differenziati a seconda della presenza o meno dell'esonero parziale dei contributi IVS, inoltre nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO” comunicato dall'Istituto.

Il temine di tale incentivo avverrà:

  • in caso esercizio della revoca della facoltà di rinuncia;
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Tale aiuto ha portata solamente sul lavoratore e, per tale motivo, non comporta la necessità del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 150/2015 ed al possesso della regolarità contributiva. Inoltre, la stessa misura, essendo con portata generalizzata non si caratterizza come aiuto di stato e si sottrae alle limitazioni dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Coordinamento con altri incentivi

Appare importante l'indicazione prevista sul coordinamento con altri incentivi conto dipendente secondo la quale qualora per il rapporto di lavoro si stia applicando l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato. Ciò significa, in altri termini, che l'abbattimento dell'accredito contributivo sarà pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. Ciò comporterà quindi una minore penalizzazione dal punto di vista pensionistico.

L'Istituto specifica che nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione. Mentre, tale misura, non incide in alcun modo su gli incentivi che operano sulla contribuzione conto azienda.

Lavoratori domestici

La misura è applicabile anche ai lavoratori domestici per i quali in caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

I mandati di pagamento verranno divisi nel caso in cui la decorrenza dell'esonero cada all'interno di un trimestre solare.

L'Inps comunica, in maniera abbastanza ovvia, quelle che sarebbero le tabelle da utilizzare nel caso di utilizzo di tale facoltà. Le stesse tabelle indicano nella contribuzione oraria a carico del dipendente € 0,00 con la sola indicazione della contribuzione a carico del datore di lavoro differenziata a seconda dei livelli retributivi e della presenza o meno del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Fonte: Circ. INPS n.82 del 22 settembre 2023

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