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sabato 23/09/2023 • 06:00

Impresa Giurisprudenza ambientale

Informazione ambientale: accesso agli atti un pilastro della sostenibilità

Il concetto di informazione ambientale riguarda non solo dati e documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche scelte, azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento; è quanto emerge dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L’accesso agli atti in materia ambientale: una questione di trasparenza

È legittimo il silenzio-rifiuto che sempre più spesso si forma sulle numerose istanze di accesso agli atti in materia ambientale effettuate dalle associazioni ambientaliste?

Si potrebbe – per semplificare – riassumere in questi termini una delle questioni carsiche che agitano il mondo che ruota intorno alle sostenibilità: già, perché gli “accordi quadro”, i “contratti applicativi”, le “convenzioni” e gli “accordi di collaborazione” (o comunque nominati) che di volta in volta sono oggetto delle richieste di accesso non hanno riflessi “soltanto” sulla tutela dell’ambiente, ma anche – direttamente o indirettamente – sugli aspetti sociali ma soprattutto economici ad esso legati.

Che devono essere sostenibili e, come necessario presupposto, trasparenti.

L’accesso agli atti in materia ambientale: una questione di trasparenza?

Il medesimo titolo, con l’aggiunta di un punto interrogativo, è “un ironico omaggio” ad una corrente di pensiero giurisprudenziale che, anche in un recente passato, ha negato che la trasparenza sia (o debba essere) fondamentale quando si parla di “interessi giuridici sostanziali”, quale quello latu sensu ambientale.

Il TAR di Milano, ad esempio, nel respingere il ricorso presentato da un’associazione ambientalista (e “nel rispondere”, di fatto, all’interrogativo posto dal titolo del paragrafo), che si era vista rifiutare l’accesso ad una serie di documenti relativi ad un accordo fra il Politecnico e una multinazionale dell’energia, in una recente sentenza ha motivato la sua decisione sulla base di quattro considerazioni:

  1. la prima ha a che fare con i “caratteri” dell’interesse fatto valere, che deve essere concreto, diretto ed attuale.
  2. la seconda riguarda la titolarità di tale interesse (non è sufficiente, in altri termini, affermare la posizione di ente portatore di interessi diffusi) e il “non automatismo” fra la riferibilità, alle associazioni ambientaliste, di interessi diffusi in materia ambientale e l’esistenza di un’esigenza di protezione di uno specifico interesse collegato in modo diretto agli atti cui afferisce la richiesta;
  3. a terza concerne, invece, la necessità di indicare la correlazione fra gli atti, oggetto dell’istanza di accesso, e gli interessi di cui l’associazione è portatrice (non ci si può limitare, in sostanza, che ai rapporti contrattuali tra il Politecnico e la multinazionale operante nel settore energetico-ambientale, relativi a finanziamenti e rapporti convenzionali non meglio precisati, che “potrebbero essere prodromici all’instaurazione di situazioni fattuali e giuridiche potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi ambientali”;
  4. la quarta, infine, riguarda il fine dell’accesso.

Il fine dell’accesso: “è noto che l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto e che la documentazione richiesta deve costituire un mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, ma non uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse […] nondimeno, resta ferma la necessità di indicare quale sia lo specifico interesse connesso alla documentazione di cui si chiede l’ostensione”.

L’ispirazione omnicomprensiva: l’informazione ambientale riguarda le scelte

Evidentemente una posizione assolutista, quella sintetizzata nel paragrafo precedente. Tant’è che la stessa giurisprudenza amministrativa ha deciso che era giunto il momento per un cambio di paradigma, sia in primo grado che in sede di appello.

In primo grado, di recente il TAR di Torino – pur consapevole delle posizioni giurisprudenziali “più restrittive” – ha ritenuto che:

  • “gli atti e documenti di cui è stata chiesta l’ostensione non possano essere esclusi dall’accesso ambientale, essendo essi espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l’ambiente e la sua tutela”;
  • “si tratta, dunque, di informazioni ambientali che rilevano – e, pertanto, debbono essere rese conoscibili – come elemento di interesse nella circolazione delle informazioni, nella sensibilizzazione della collettività in merito alle questioni ambientali e nel libero scambio di opinioni”.

La scelta di aprire alla “sensibilizzazione della collettività” – che non equivale certo a contrapporsi agli accordi sottostanti la documentazione oggetto dell’accesso agli atti – è stata motivata in poche, ma efficaci, keywords:

La pubblicità tendenzialmente integrale comporta:

  • sul piano soggettivo, che il richiedente non sia più tenuto a specificare il proprio interesse;
  • sul versante oggettivo, una maggiore estensione del concetto di informazioni accessibili

Il riferimento all’ambiente, in sostanza, serve non più solo a delimitare una materia e i suoi contenuti, ma anche a indicare l’oggetto di una tutela ormai approntata dal legislatore a tutti i livelli e in ogni ambito di interesse.

  1. massima conoscibilità e trasparenza di tutte le informazioni relative alla materia ambientale, che tradotto significa “massima diffusione e circolazione senza limiti di questi dati, perché la loro conoscenza “non soddisfa semplicemente un interesse del privato istante, ma è condizione per la realizzazione dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente nella più ampia accezione possibile”;
  2. pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale;
  3. ispirazione omnicomprensiva della nozione di “informazione ambientale accessibile”, tale da includere “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale” che possa avere, direttamente o meno, impatto sull’ambiente e sui processi decisionali che ne riguardano la tutela;
  4. in definitiva, il concetto di informazione ambientale, pertanto, riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento.

Il contesto delle dinamiche della transizione energetica: la democrazia ambientale

In sede di appello (la sentenza pro-diritto all’accesso era stata impugnata dalla multinazionale energetico-ambientale di turno) il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’impostazione interpretativa fornita dai giudici sabaudi, che nel ribadire punto per punto le keywords, cui si è fatto riferimento, ha posto l’accento:

“È dunque questa la cornice di riferimento nel cui ambito valutare la fattispecie concreta, che riguarda i rapporti tra un’impresa, in disparte la rilevanza pubblicistica, che ha parte significativa della sua attività nel settore energetico, con intuibili ricadute sulle politiche ambientali, e l’istituzione accademica Politecnico”.

  • sul regime “differenziato e senz’altro meno limitativo” che connota l’accesso alle informazioni ambientali rispetto alle tradizionali forme riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo;
  • sul ruolo (rivendicato dalla multinazionale) nel contesto delle dinamiche della transizione energetica, “vale a dire in uno degli ambiti essenziali delle attuali problematiche ambientali”, e su quello del Politecnico, “notoriamente impegnato in molteplici progetti di cooperazione con le imprese private”, perché “i rapporti con il mondo industriale sono fondamentali per creare la rete di collaborazioni all’interno di un ecosistema basato sulla conoscenza e finalizzato alla diffusione di innovazione”.

In tale contesto, concludono i giudici di Palazzo Spada, “è palese la correlazione con la materia ambientale delle informazioni relative a rapporti di collaborazione tra imprese leader nel campo energetico e istituzioni di ricerca e di didattica universitaria, anche tenendo conto dell’esigenza di assicurare la massima trasparenza ai flussi finanziari e ai contenuti dei rapporti tra mondo delle imprese e Centri pubblici di ricerca e innovazione”.

È una questione di “democrazia ambientale” che, presupponendo il coinvolgimento della società civile e la sua partecipazione ai processi decisionali in materia di politiche ambientali, riconosce – nell’accesso alle informazioni ambientali – uno dei pilastri per la sua realizzazione.

Uno dei pilastri delle sostenibilità.

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