venerdì 22/09/2023 • 06:00
Il garante della privacy esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento recante la Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
redazione Memento
Il garante della privacy esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante la Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Nel parere del garante datato 31 agosto 2023 si legge che quanto previsto nello schema di provvedimento risulta in linea con quanto stabilito in altri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate riferiti ad altri oneri, sui quali il Garante si è già espresso favorevolmente (ex multis, cfr provv. n. 182 del 15 ottobre 2020, doc. web n. 9483510, concernente la trasmissione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica), essendo state ritenute adeguate le misure volte ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato quali, ad esempio, la garanzia dell'opposizione all'utilizzo dei dati. Infatti, la trasmissione riguarda solamente le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti effettuato con modalità che prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari, e contenga esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute per gli acquisti effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Inoltre, può essere manifestata l'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale mediante comunicazione al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta, oppure mediante comunicazione all'Agenzia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati. FONTE: Parere Garante Privacy 31 agosto 2023
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