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venerdì 22/09/2023 • 11:00

Fisco Le risposte delle Entrate

Tassa piatta anche per le attività agricole connesse in regime d’impresa

Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 20 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per gli imprenditori agricoli che esercitano attività connesse a quelle agricole si applica la flat tax.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Dopo i chiarimenti in materia di flat tax incrementale forniti con la circolare del 28 giugno 2023 n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata, precisando alcuni aspetti riguardanti i soggetti che possono applicare il beneficio.

In prima battuta, va ricordato che l'art. 1 c. 55-57 L. 197/2022, introduce la flat tax incrementale, prevedendo, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario.

In particolare, viene previsto che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF ordinarie vigenti, di cui all'art. 11 DPR 917/86, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo importo.

Il comma 56 precisa che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Infine, il successivo comma 57, dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni attinenti alla tassa piatta incrementale.

Soggetti ammessi

Come anticipato, le disposizioni sulla tassa piatta incrementale si applicano alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Il documento di prassi richiamato, chiarisce che rientrano nel beneficio fiscale in esame, anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli art. 56 c. 5 TUIR (reddito di allevamento di animali per la parte che eccede i limiti di cui all'art. 32 c. 2 lett. b) TUIR) e 56-bis TUIR (il reddito derivante dalla produzione di vegetali oltre il limite di cui all'art. 32 c. 2 lett. b) TUIR, alle condizioni ivi previste (c. 1); il reddito derivante dallo svolgimento delle attività agricole “connesse” dirette alla produzione di beni (c. 2) o alla fornitura di servizi (c. 3), nonché alla commercializzazione di prodotti della floricoltura (c. 3-bis), determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA i coefficienti di redditività normativamente previsti).

I redditi derivanti da dette attività, si annoverano tra i redditi d'impresa, indicati nel quadro RD del modello “REDDITI PF” e, pertanto, rientranti nella tassa piatta incrementale.

Rientrano altresì nel regime agevolato anche le imprese familiari e le imprese coniugali non gestite in forma societaria.

Infine, quanto al reddito di lavoro autonomo, rientrano nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito rientrante nell'art. 53 c. 1 TUIR.

La novità

Nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nell'incontro con la stampa specializzata, una, in particolare, riguarda l'ampliamento della platea di soggetti che possono fruire della flat tax incrementale.

È stato chiesto se possono rientrare nel regime agevolato anche gli imprenditori agricoli individuali che svolgono attività produttive di reddito di impresa determinato forfettariamente (produzione di energia elettrica, agriturismo, oleoturismo, enoturismo) che compilano il quadro RD del modello REDDITI PF.

L'Amministrazione Finanziaria ha risposto positivamente, precisando che i redditi di cui ai citati artt. 56 c. 5 e 56-bis TUIR, ancorché determinati forfetariamente, costituiscono redditi d'impresa e confluiscono nel quadro RD. Pertanto, in linea con i suddetti chiarimenti, possono fruire della flat tax incrementale anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito d'impresa, determinato forfetariamente e indicato nel quadro RD, che sia conseguito nello svolgimento delle altre attività agricole connesse, quali la produzione di energia elettrica, l'agriturismo, l'oleoturismo, l'enoturismo.

Alcuni casi

Dopo il chiarimento, di seguito si elencano alcune attività che potrebbero rientrare nell'agevolazione in argomento:

  • l'attività di produzione di energia elettrica svolta con una attrezzatura non impiegata normalmente nell'attività agricola (nel caso di specie utilizzo dei liquami ottenuti dall'allevamento del bestiame per produrre di energia elettrica), è una attività commerciale e, i relativi redditi, non essendo riconducibili alle categorie di redditi agrari di cui all'art. 32 TUIR o dei redditi forfettizzati disciplinati dall'art. 56-bis TUIR, sono tassabili analiticamente come redditi d'impresa ai sensi dell'art. 56 TUIR (Circ. AE n. 17/2005);
  • il compenso percepito da un'azienda agricola in dipendenza di un apposito contratto per l'attività di distribuzione e di interramento sul proprio terreno di fanghi, è inquadrabile, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, nell'ambito delle attività agricole connesse (di cui all'art. 2135 c. 3 II parte codice civile) e si qualifica fiscalmente come reddito d'impresa. Lo stesso concorre alla formazione della base imponibile: forfetariamente (25% delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA), se l'imprenditore agricolo provvede direttamente allo spandimento dei fanghi, utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; analiticamente, qualora non sussista tale prevalenza (Ris. AE 26 luglio 2010 n. 74/E);
  • la produzione di energia fotovoltaica, da parte di imprenditori agricoli, è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 codice civile, in quanto attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda: il fondo. Il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica è soggetto a tassazione catastale se la produzione annua di energia non supera il limite di 260.000 kWh. Oltre questo limite, il relativo reddito deve essere assoggettato a tassazione forfetaria solo se risultano soddisfatti i requisiti indicati nella circ. n. 32/E/2009. In caso contrario, il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al detto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa (Ris. AE 27 ottobre 2016 n. 98/E);
  • in relazione all'attività di lavorazione dei funghi esercitata da un imprenditore agricolo, il reddito è da considerare d'impresa in quanto trattasi di prodotti non elencati nelle tabelle biennali emesse con decreto MEF (Risp. AE 5 luglio 2007 n. 158);
  • la fornitura di servizi faunistico-venatori da parte dell'imprenditore agricolo, rientra fra le attività agricole connesse, nello specifico fra le attività di fornitura di servizi, che possono beneficiare del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 56-bis c. 3 TUIR, se sono rispettati i parametri di normalità e prevalenza (Ris. AE 27 settembre 2018 n. 73/E);
  • per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di turismo rurale (ippoturismo), svolta da un imprenditore agricolo, non può assumere la connotazione di attività principale, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane. In tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento (Risp. AE 27 dicembre 2018 n. 138).

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