giovedì 21/09/2023 • 12:00
L'Agenzia delle Entrate, durante un evento della stampa specializzata tenutosi il 20 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA delle cooperative sociali e della donazione di beni obsoleti.
redazione Memento
Regime IVA delle ex-Onlus In presenza dei requisiti richiesti (di cui alla Tabella A parte II bis n. 1 allegata al DPR 633/72), anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017, le cooperative sociali applicano alle prestazioni socio sanitarie, assistenziali ed educative l'aliquota IVA del 5%. La suddetta aliquota ridotta si applica laddove tali servizi siano resi in favore dei soggetti svantaggiati indicati nello stesso numero 27-ter) (art. 10 c. 1 DPR 633/72). Ai fini dell'applicabilità del regime IVA di favore, non rileva la natura di ente del terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale. Si segnala, infine, che dal 1° gennaio 2016 alle cooperative sociali non è più concessa la facoltà di optare per il regime di maggior favore (esenzione) previsto per le Onlus di cui al D.Lgs. 460/97 (Circ. AE 15 luglio 2016 n. 31/E). Donazione beni obsoleti Un'azienda che produce indumenti e decide di donare a un ente del terzo settore quelli non più commercializzati, in aggiunta alla donazione di computer obsoleti rispetto alle sue esigenze, può fruire della c.d. legge antisprechi (L. 166/2016) con esclusione dell'applicazione dell'IVA sulle cessioni gratuite. L'Agenzia delle Entrate riepiloga i requisiti, alla luce dei chiarimenti già forniti con la Risp. Consulenza giuridica 22 giugno 2021 n. 8, secondo cui i beni: devono essere ceduti gratuitamente; devono essere ancora astrattamente idonei all'utilizzo; non devono essere più commercializzati, ossia non devono essere più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale e avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita o comunque non più rispondenti alle esigenze di mercato; oppure non devono essere più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico. La cessione gratuita in questi casi è equiparata alla distruzione dei beni e, pertanto, non è soggetta a IVA né per i beni merce (indumenti) né per i beni strumentali (computer), con il mantenimento, in capo al donante, del diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata la destinazione.
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