giovedì 21/09/2023 • 12:00
In tema di contenzioso tributario, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i coobbligati che non impugnano l'atto impositivo non possono opporre al creditore la sentenza favorevole emessa nei confronti di un altro coobligato.
redazione Memento
Nel corso di un evento della stampa specializzata tenutosi il 20 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte in tema di contenzioso tributario e obbligati solidali, chiarendo che i coobbligati che non impugnano l'atto impositivo non possono opporre al creditore la sentenza favorevole emessa nei confronti di un altro coobligato. Nel dettaglio, il dubbio riguardava l'ammissibilità di azioni esecutive in capo ai soggetti che non hanno impugnato l'atto in caso di accertamento notificato in via solidale a più soggetti, impugnato solo da uno di essi, in presenza di sentenza favorevole non definitiva a favore del contribuente che annulla integralmente l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori (art. 1306 c. 1 c.c.), tuttavia gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore (art. 1306 c. 2 c.c.). Il peculiare effetto sancito dall'art. 1306 c. 2 c.c. presuppone, per il suo dispiegarsi, il passaggio in giudicato della sentenza, con la precisazione secondo la quale l'eventuale anticipazione di efficacia della sentenza rispetto a tale momento è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, che invece difettano nel caso di una impugnazione del contribuente avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il relativo giudizio è diretto a riscontrare l'esistenza delle ragioni di annullamento dedotte con il ricorso (cfr. Cass. 19 maggio 2023 n. 7783, Cass. 19 marzo 2008 n. 7334, Ordinanza 14 giugno 2023n. 17073). Ciò premesso, ne consegue che i coobbligati rimasti inerti, non avendo impugnato l'atto impositivo non possono opporre al creditore la sentenza favorevole, non definitiva, emessa nei confronti di un altro coobbligato. Essi, non potendo beneficiare della sentenza anzidetta, restano, pertanto, soggetti alle azioni esecutive.
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