giovedì 21/09/2023 • 06:01
Nei modelli di regolamento predisposti a cura della CEI, Conferenza episcopale italiana pubblicati sul proprio sito nell'articolo 1, si richiede l'inserimento della denominazione dell'ente ecclesiastico.
redazione Memento
Con la Nota 10376 del Ministero del Lavoro è stato affrontato il caso di enti religiosi civilmente riconosciuti che presentano ai fini dell'iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo Settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS” il quale, ai fini di una sua “migliore individuazione” assuma una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell'ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall'inserimento dell'acronimo ETS. Considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l'univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore, è evidente che l'utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall'ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico. Peraltro, significativamente, nei modelli di regolamento predisposti a cura della CEI, Conferenza episcopale italiana (Ufficio nazionale per i problemi giuridici) pubblicati sul proprio sito nell'articolo 1 si richiede l'inserimento della denominazione dell'ente ecclesiastico. La recente sentenza del Tar Campania – Napoli – sez. I, n. 3158/2023 ha evidenziato come la disposizione di cui all'art. 4 comma 3 del Codice volta a consentire agli enti religiosi, alle previste condizioni, l'ingresso nel Terzo settore, si fonda sul fatto che il “ramo d'ente ecclesiastico… privo di soggettività giuridica propria, per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso – che deve essere ‘civilmente riconosciuto' gode per proprietà transitiva della personalità di quest'ultimo”; ciò significa che “è comunque individuabile un soggetto giuridico certo, ossia l'ente ecclesiastico”. Ebbene, è proprio tale situazione di certezza circa il soggetto giuridico che opera per lo svolgimento delle attività e utilizzando il patrimonio individuati dal regolamento, che si ritiene debba trovare la massima tutela in favore dei terzi. FONTE: Nota Min. Lav. 10376
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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