A seguito della rapida diffusione delle cripto-attività, il legislatore ha inteso definire un'apposita disciplina fiscale includendo in modo esplicito tali attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
In particolare, attraverso l'intervento della Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 126 L. 197/2022), sono state incluse tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
Al contrario, non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante, la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni (lett. c-sexies).
Ai fini della qualifica delle cripto-attività come redditi diversi, è bene precisare che, le stesse, sono definite come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Le plusvalenze connesse alle cripto-attività, definite dall'art. 68 c. 9-bis TUIR, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate ed il costo o il valore d'acquisto. Quest'ultimo, dev'essere documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero.
In merito, il suindicato c. 9-bis, chiarisce, altresì, che:
nel caso d'acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione;
nel caso d'acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante.
Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione (quindi sommate algebricamente) alle relative minusvalenze. Tuttavia, se le minusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa ad un dato periodo d'imposta sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza può essere integralmente riportata in deduzione dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta, inoltre, devono essere assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
Rivalutazione delle cripto-attività
I contribuenti che già alla data del 1° gennaio 2023 possedevano cripto-attività, possono rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle stesse effettuando il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Nel dettaglio, così come stabilito dal c. 133 della Legge di Bilancio 2023, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze relative a ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore d'acquisto, il valore a tale data, calcolato secondo le disposizioni dell'art. 9 TUIR (valore normale), a condizione che il medesimo valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva del 14 per cento. Le eventuali minusvalenze derivanti dalla rivalutazione, non sono utilizzabili ai fini delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività di cui all'art. 68 c. 9-bis TUIR.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività già possedute al 1° gennaio 2023, la scadenza originaria era stata fissata al 30 giugno 2023. Tuttavia, l'art. 4 c. 3-quinquies DL 51/2023, convertito in L. 87/2023, ha “ufficializzato” la proroga al 30 settembre 2023 (già preannunciata dal MEF con il Comunicato del 13 giugno 2023). In virtù del fatto che giorno 30 settembre sarà sabato, la scadenza slitterà al 2 ottobre 2023.
Il versamento, potrà essere eseguito in un'unica soluzione, ovvero rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da versare sempre a partire dalla predetta data. In tal caso, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Il pagamento dell'imposta in esame, dovrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1717, da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento. È opportuno, precisare, altresì, che gli eventuali interessi dovuti in caso di rateizzazione, dovranno essere cumulati al tributo stesso.
Ulteriori chiarimenti
In merito alla rideterminazione del valore delle cripto-attività, è utile richiamare alcuni chiarimenti contenuti nella bozza della Circ. resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate ed in pubblica consultazione fino al 30 giugno 2023, ma non ancora disponibile in versione definitiva.
Nel documento provvisorio, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, il valore della cripto-attività sul quale si applicata l'imposta sostitutiva, dev'essere rilevato dalla piattaforma di negoziazione (exchanger) dov'è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare tale valore, lo stesso potrà essere determinato considerando quello disponibile sull'analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.
Nell'ipotesi in cui, invece, le cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, non sono più in possesso del contribuente alla data del versamento dell'imposta sostitutiva, lo stesso potrà comunque rideterminare il loro valore.
Ai fini della rivalutazione, le Entrate precisano che, il perfezionamento, avviene con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Ne consegue che, il valore rideterminato, potrà essere utilizzato subito per la determinazione delle plusvalenze.