lunedì 25/09/2023 • 06:01
I dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2023 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, entro il 2 ottobre 2023.
Contribuenti trimestrali: soglie di riferimento e presupposti di applicabilità L'art. 3 del Decreto Semplificazioni, DL 73/2022 ha consentito al Legislatore di modificare l'art. 21-bis c. 1 DL 78/2010. A seguito della modifica introdotta, il termine di trasmissione telematica della LIPE relativa al II trimestre dell'anno (mesi di aprile, maggio e giugno) slitta dal 16 settembre al 30 settembre che quest'anno cade di sabato, con conseguente ulteriore differimento 2 ottobre 2023. Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, come detto, l'adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l'art. 7 c. 2 lett. l) DL 70/2011. Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche. Tale modificazione concerne soltanto la scadenza prevista per la LIPE del II trimestre, mentre non riguarda il termine di presentazione originariamente previsto per gli altri trimestri, ovvero l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Di seguito si riportano le scadenze di presentazione della LIPE per gli altri trimestri: 31 maggio, 1° trimestre; 2 ottobre, 2° trimestre; 30 novembre, 3° trimestre; 28 febbraio, 4° trimestre. Dal punto di vista prettamente contabile, ne discende che se la dichiarazione annuale viene presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, non è necessario mettere in moto la procedura LIPE per il quarto trimestre, poiché i dati rilevanti vengono inseriti nel quadro VP della dichiarazione annuale. Siffatto modello prevede un ulteriore quadro che fa riferimento alle liquidazioni periodiche, denominato VH, da compilare solo se si intende inviare/integrare/correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Dal punto di vista sanzionatorio, nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023). La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva. È utile ricordare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute. Presupposti soggettivi La facoltà di fruire del programma di assistenza dell'Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell'ultimo trimestre 2022). Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2). Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti IVA precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, ovverosia: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l'IVA separatamente, coloro che aderiscono all'IVA di gruppo o che partecipano a Gruppi IVA, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie. Qualora ci si accorga, dopo l'invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2024 per l'anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.
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