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  • Tempo di lettura 7 min.

A fronte dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni, le regole concernenti la deducibilità delle spese di rappresentanza, ad oggi vigenti, frutto delle evoluzioni normative contenute nella legge finanziaria 2008, non trovano applicazione alle spese di pubblicità proprio per via delle differenze che contraddistinguono le due tipologie di spesa: se da un lato, per le spese di rappresentanza, inerenza e congruità vanno valutate seguendo specifici criteri fissati dalla legge per via della potenziale debolezza del nesso tra le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi verso terzi e il vantaggio economico da esse derivante in capo all'impresa, dall'altro le spese di pubblicità, avendo una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati in modo da incrementare le relative vendite, sarebbero escluse da simili limitazioni salvo che non debitamente documentate.

In aggiunta, si ribadisce come le spese di sponsorizzazione previste all'art. 90 c. 8 L. 289/2002, tre le quali figurano i corrispettivi in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche, godano di una presunzione legale di inerenza e congruità, che le mette al riparo, proprio per loro natura, da eventuali contestazioni.

La giurisprudenza sulla questione

Il caso sottoposto alla Cassazione (n. 26368 del 12 settembre 2023) nasce d...

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