I tempi stretti assegnati ai gruppi di lavoro hanno comportato necessariamente la rivisitazione dei testi attuali dei provvedimenti vigenti, sui quali si sono stratificate numerose versioni a dir poco composite.
L'IVA si articola attualmente su tre provvedimenti, il DPR 633/72, il DL 331/93 (operazioni oggi intraunionali) e il DL 41/95 (regime del margine). A dire il vero c'erano stati due tentativi di testo unico IVA dal 1988, ma non erano giunti ad un lavoro utilizzabile, anche perché le norme sugli scambi tra Paesi della allora Comunità europea erano state qualificate come “transitorie”. A dimostrazione che nulla è più stabile di ciò che viene definito “provvisorio”.
A questo proposito l'Unione europea – che ha peraltro sempre inserito le nuove norme nella direttiva vigente al momento, prima la “sesta” e attualmente la direttiva di rifusione 2006/112/CE – sta tentando il passaggio al regime definitivo, ma i tempi saranno certamente lunghi. Il progetto di direttiva del dicembre 2022 è ancora nell'iter normativo, lunghissimo perché la materia fiscale esige l'unanimità degli Stati membri.
Sicuramente non possiamo attendere queste nuove norme europee, e al momento opportuno, dovremo modificare anche il prodotto della riforma, siano ancora i tre provvedimenti attuali, debitamente rivisitati anche il migliore adeguamento alla direttiva vigente, piuttosto che i testi unici.
Il livello normativo previsto dalla delega è su tre livelli, o se vogliamo in tre fasi:
i testi unici;
i decreti correttivi delle norme vigenti;
la codificazione fiscale.
Aveva stupito tutti i commentatori il disposto della delega, che i testi unici potessero venir adottati prima dell'adeguamento delle norme attuali. Al momento si sta lavorando proprio su queste, cercando di arrivare al loro effetto dal 1° gennaio 2024. Poi verranno i testi unici e poi i veri e propri codici fiscali.
Noi usiamo quest'ultimo termine per le raccolte, curate redazionalmente, di singoli provvedimenti, che si occupano di aspetti parcellizzati della normativa tributaria. Il codice è una legge, abrogativa di tutte quelle di cui ha tenuto conto nella sua formulazione, che sistematizza e accomuna le nozioni di base. Ad esempio, il “contribuente” deve essere definito una sola volta, così i legali rappresentanti, i sostituti e gli obbligati d'imposta, piuttosto che gli eredi, anche al fine di fissare le loro responsabilità e i loro diritti. A quest'ultimo proposito la legge delega parla dei “livelli di protezione” del contribuente, da adeguare alle regole normative e giurisprudenziali dell'Unione europea.
In questo ambito sarà interessante vedere cosa uscirà nell'attuazione della delega in tema di sanzioni. Il nostro ordinamento, affiancato da pochi altri in Europa, prevede sanzioni anche più ampie dell'imposta.
La Corte di Giustizia
Nella sentenza del 15 aprile 2021, causa C-935/19, la Corte di Giustizia ha ritenuto sproporzionata la normativa della Polonia che prevedeva una sanzione del 20 (venti, per evitare che si pensi sia sfuggito uno zero) per cento del rimborso dell'IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l'irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, che è caratterizzata dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l'Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.
In merito al termine “sproporzionata” è bene ricordare che la Corte di Giustizia spesso decide non in base alle norme, ma a questi principi:
proporzionalità: l'adempimento non deve eccedere quanto necessario, nelle sanzioni per essere deterrenti, ma non espropriative;
effettività: la norma deve consentire di raggiungere l'obiettivo;
per l'IVA la neutralità: il tributo non deve rimanere a carico del soggetto d'imposta, che per questa imposta è un mero esattore.
Conclusioni
Visti i tempi stretti è da escludere una pubblica consultazione dei testi ora predisposti, che richiederebbe poi infinite riunioni per farne la cernita. Sicuramente si dovrà andare al parere delle Commissioni Parlamentari, Camera e Senato, relativamente alle quali si è persa l'occasione di agevolare la formazione della norma: nella delega del 1971 era stata istituita una sola Commissione Bicamerale, così da lavorare su un unico parere.