martedì 19/09/2023 • 12:12
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 430 del 18 settembre 2023, ha chiarito la corretta interpretazione della nozione di “utilizzo” con riferimento alle imbarcazioni da diporto.
redazione Memento
Con la risposta n. 430 del 18 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta interpretazione della nozione di “utilizzo” con riferimento alle imbarcazioni da diporto, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 sexies c. 1 lett. e bis DPR 633/72. Nel dettaglio, se l'imbarcazione è armata (nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio) o staziona, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura l'utilizzo della stessa nel territorio unionale. Non si configura, invece, l'utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. Si ricorda che la locazione finanziaria delle imbarcazioni da diporto è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 1) l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato; 2) la prestazione (nel caso di specie trattasi di leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia; 3) la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE. La locazione difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è utilizzata in territorio extraUE ma limitatamente alle settimane di ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (art. 1 c. 725 L. 160/2019 e Provv. AE 29 ottobre 2020 n. 341339). Nel caso di specie, la società istante ha sottoscritto un contratto di leasing nautico di 60 mesi avente a oggetto una nave da diporto; il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia. Secondo la società, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, ai fini del canone di locazione finanziaria dovevano essere escluse, per assenza di utilizzo, anche le settimane in cui l'imbarcazione: non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extraUE; è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. Come chiarito dall'AE, se l'imbarcazione è armata o staziona, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura l'utilizzo della stessa nel territorio unionale. Fonte: Risp. AE 18 settembre 2023 n. 430
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Renato Portale
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