mercoledì 20/09/2023 • 06:00
Il DPCM attuativo dell’art. 23 del DL Semplificazioni chiarisce gli aspetti di dettaglio relativi all’albo dei certificatori, il contenuto della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, nonché l’attività di vigilanza svolta dal Ministero.
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Con comunicato stampa del 19 settembre 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informa di aver firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Nel dettaglio, l'art. 23 del DL “Semplificazioni” convertito (L. 122/2022) ha introdotto la possibilità per le imprese di avvalersi di un'apposita certificazione attestante la qualificazione delle attività degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e di innovazione estetica ammissibili al beneficio.
A tale fine, il comma 3 dell'art. 23 ha stabilito che un DPCM, da emanarsi entro 30 giorni avrebbe chiarito gli aspetti di dettaglio della disciplina.
Il decreto attuativo in questione è stato adottato e si occupa di regolare:
Gli istituti certificatori
L'Albo è tenuto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
Possono presentare domanda le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui sopra e abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese; non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94 c. 5 lettera d) ultimo periodo D.Lgs. 36/2023; non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 231/2001.
Possono presentare domanda infine i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0; i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence) definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021; le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
La certificazione
La certificazione delle attività in questione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo. L'impresa deve fare richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite un apposito modello nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.
La certificazione in questione è rilasciata dal soggetto iscritto all'Albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 ed in coerenza con le “Linee Guida” apposite del Ministro delle imprese e del made in Italy.
La certificazione deve avere il seguente contenuto:
Successivamente il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
La vigilanza
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'AE in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Fonte: DPCM 14 settembre 2023
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