martedì 19/09/2023 • 06:00
Se la fattura relativa ai consumi energetici è arrivata oltre la scadenza del 16 marzo scorso, la società potrà presentare la comunicazione, senza applicazione di alcuna sanzione, sino a fine mese.
redazione Memento
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Nell'ambito dei crediti d'imposta riconosciuti alle cosiddette imprese energivore, è possibile presentare la prescritta comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023 se la fattura relativa ai consumi energetici sia pervenuta oltre tale data, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e, quindi, di versare la sanzione di 250 euro.
A chiarirlo è la Risposta AE 18 settembre 2023 n. 429 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 18 settembre.
Come noto, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici tra cui il credito d'imposta previsto dal Decreto Aiuti bis (art. 6, c. 1 DL 115/2022), relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate - a pena di decadenza dal diritto alla fruizione a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione - un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Tale comunicazione non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Alla data di scadenza del 16 marzo 2023, infatti, il contribuente del caso di specie non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio, arrivata solo il successivo 11 maggio e utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti.
Conseguentemente, per le Entrate, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. Dunque, il contribuente potrà ancora presentare la comunicazione ma, dovendo la stessa precedere l'utilizzo del credito, dovrà farlo non oltre il termine fissato a tal fine, ovvero il 30 settembre 2023.
Le comunicazioni inviate oltre il 16 marzo 2023 andranno presentate utilizzato lo stesso modello approvato con il Provv. AE 1° febbraio 2023 n. 56785, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
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