martedì 19/09/2023 • 06:00
A seguito della nuova decisione della BCE, l'INPS ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 20 settembre 2023.
redazione Memento
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%. La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e c. 10, L 388/2000. In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 10%. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Sempre a decorrere dal 20 settembre 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,50% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023. Con riguardo alle sanzioni civili: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d'anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti); la misura del 10% annuo trova applicazione denuncia spontaneamente Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 10% annuo. Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali, tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in commento, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 20 settembre 2023 resta invariata l'applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%). Fonte: Circ. INPS 18 settembre 2023 n. 81
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