lunedì 18/09/2023 • 16:56
Con la risoluzione del 18 settembre 2023 n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all’art. 24 DL 34/2020.
redazione Memento
L'art. 24 DL 34/2020 prevede l'esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l'esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell'art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 18 settembre 2023 n 52, ha istituito i seguenti codici tributo: 5063 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale; 5064 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale; 5065 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale; 5066 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale. In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate. Nella sezione “contribuente”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”: il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”; il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”; nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall'Ufficio. Fonte: Ris. AE 18 settembre 2023 n. 52
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