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lunedì 18/09/2023 • 14:00

Fisco IN GAZZETTA UFFICIALE

IRPEF: riduzione per il personale delle Forze armate e di polizia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216, il DPCM 18 luglio 2023 concernente il beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Il DPCM 18 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216, prevede la riduzione dell'IRPEF per le il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Chi sono i destinatari della riduzione d'imposta

La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e delle addizionali regionali e comunali si  applica  al personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2023,  che ha percepito nell'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non superiore a euro 30.208.

La misura della riduzione di imposta

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023  e  il  31  dicembre 2023,  l'imposta  lorda   determinata   sul   trattamento   economico accessorio,  comprensivo  delle  indennità   di   natura   fissa   e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571 euro.

Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio  fiscale, riferito  all'imposta  lorda  calcolata  sul  trattamento   economico accessorio,  comprensivo  delle  indennità   di   natura   fissa   e continuativa, corrisposto nell'anno 2023  e  fino  a  capienza  della stessa.  Qualora  la  detrazione   d'imposta   non   trovi   capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 DPR 917/86,  la  parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta  sulle medesime retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2023  ed  assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

Fonte: DPCM 18 luglio 2023 (GU 15 settembre 2023 n. 216)

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