Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle, dopo aver somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavororazioni cui lo stesso è chiamato a partecipare. Ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.
A ribadire i due principi ormai consolidati presso la giurisprudenza di legittimità è la sentenza n. 37495 depositata dalla Corte di Cassazione lo scorso 14 settembre.
I fatti di causa riguardano le lesioni subite da un carpentiere “in quota” precipitato a terra mentre stava lavorando e la conseguente condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose per inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni, emessa in primo grado e confermata in appello. Al datore veniva contesta la colpa generica, per via della mancata messa a disposizione dei lavoratori di dispositivi anti caduta per il lavoro in quota, consistenti in imbracature con sistemi a due cordini, e per non avere assicurato al lavoratore un'adeguata formazione, informazione e addestramento in relazione a detti dispositivi. Il datore si difendeva lamentando la condotta imprudente del carpentiere, a fronte dell'inerzia del preposto alla lavorazione, considerata, a suo avviso, condotta abnorme ed eccentrica, idonea ad interrompere il rapporto di causalità.
Neppure la Cassazione ha accolto le sue lamentele, rigettando il ricorso presentato. Gli Ermellini hanno evidenziato come nel giudizio di merito, dall'esame dei testimoni, tra cui i colleghi del carpentiere, era emerso un sostanziale lassismo nel rispetto delle disposizioni prevenzionistiche sul luogo di lavoro, confortato dalle specifiche modalità di intervento che avevano caratterizzato le fasi precedenti all'infortunio, considerato che i presidi infortunistici non erano stati portati sul posto e neppure il preposto che avrebbe dovuto coordinare le esecuzioni in quota, non solo non li aveva con sé, neppure aveva richiesto al lavoratore di indossarli.
A fronte di tale quadro per i Supremi giudici non si era in presenza di un'inosservanza occasionale e contingente, che si risolve in una carenza di vigilanza in fase esecutiva, ma di prassi lavorativa abituale, neppure rilevata dal preposto il quale ha ammesso che i dispositivi c'erano ma erano stati lasciati sul furgone. Da tale circostanza il giudice d'appello, a parere della Cassazione, del tutto legittimamente, ha ritenuto che tale prassi era tollerata dal datore di lavoro.
Fonte: Cass. 14 settembre 2023 n. 37495.