venerdì 15/09/2023 • 15:40
L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 2 del 15 settembre 2023, ha chiarito che la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie prevista con la normativa del 2023 è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.
redazione Memento
Con la consulenza giuridica n. 2 del 15 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie prevista con la normativa del 2023 è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. La stessa esclusione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla remunerazione sperimentale prevista dal DL 41/2021 e meglio specificata dal DM 11 agosto 2021 (Risp. AE 27 aprile 2022 n. 219 e Risp. AE 28 aprile 2022 n. 227). Si ricorda che al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, è riconosciuta dal 1° marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale, nel limite di € 150 milioni annui a decorrere dal 2023 (art. 1 c. 532 L. 197/2022). Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'art. 20 c. 4-6 DL 41/2021 e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest'ultima previsione. Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva del 2023 non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1 c. 475 L. 178/2020. L'erogazione delle somme in parola avviene altresì al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco. L'unico elemento di novità rispetto alla precedente normativa è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva del 2023 concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 c. 40 bis L. 66/96. Per questi motivi, come chiarito dall'AE, anche la remunerazione aggiuntiva del 2023, come quella precedentemente prevista in via sperimentale, è irrilevante ai fini IVA. Fonte: Risp. Consulenza AE 15 settembre 2023 n. 2
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