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sabato 16/09/2023 • 06:00

Finanziamenti Fino al 2 ottobre 2023

Agenzie viaggio e tour operator: prorogate le richieste per i contributi

Con l'Avviso n. 19062 del 14 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha disposto la proroga al 2 ottobre 2023 dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento a sostegno di agenzie di viaggio e tour operator. L’attestazione dei dati economici potrà essere effettuata anche dai consulenti del lavoro.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Ci sarà ulteriore tempo a disposizione delle agenzie di viaggio e dei tour operator per inviare le richieste di contributi, previste dalle risorse assegnate in virtù di quanto stabilito dall' art.4, c. 1, del DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022, a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, così come rifinanziato per l'annualità 2023 dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Il Ministero del Turismo, infatti, con l'Avviso n. 19062 del 14 settembre 2023, al fine di garantire la più ampia partecipazione, ha disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo che potranno, quindi, essere trasmesse fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023 (anziché fino al 22 settembre come originariamente previsto).

Nel suddetto Avviso, inoltre, è stato stabilito che, l'ordine temporale di presentazione delle istanze, non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nell'iter d'acquisizione delle stesse.

Si ricorda che possono fruire delle suddette agevolazioni, gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda, esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12 e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto n. 12331 del 28 giugno 2023 del Ministero del Turismo, il quale ha assegnato risorse pari a 39 milioni di euro destinate, appunto, all'erogazione dei contributi ai sopra citati soggetti.

Modalità di presentazione delle istanze

Le domande d'accesso al contributo possono essere presentate già dallo scorso 8 agosto, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, raggiungibile al seguente link (istanze.ministeroturismo.gov.it).

Detta piattaforma, consente al titolare o al rappresentante legale dell'operatore economico di:

  1. accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE);
  2. far presentare l'istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
  3. rilasciare dichiarazioni autocertificate;
  4. inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

Come anticipato, per effetto di quanto disposto dal summenzionato Avviso del 14 settembre scorso, la domanda di contributo è trasmessa a partire dall'8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2023. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di contributo e dei relativi allegati sono attestate dalla piattaforma e, allo scadere del termine indicato, la stessa piattaforma non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di contributo.

I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici devono dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Turismo del 28 giugno 2023, prot. n. 12331 e, a tal fine, ciascun operatore economico, autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, procede all'inserimento dei dati indicati analiticamente all'art. 3, c. 5, dell'Avviso n. 14406 del 31 luglio 2023.

Nel caso in cui l'operatore economico sia autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, il titolare

o il rappresentante legale deve allegare il modulo opportunamente predisposto finalizzato a certificare i dati economico-contabili, sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

É consentito l'invio di una sola istanza per ciascun operatore economico e, la stessa istanza, a pena d'inammissibilità, deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati. Il sistema consente di modificare o annullare l'istanza fino al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Qualora il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dell'istanza già trasmessa dopo il termine per la presentazione delle domande, dovrà inviare un'apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto: “Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023”.

Assegnazione ed eventuale revoca del contributo

Per quanto concerne l'erogazione del contributo in questione, è stabilito che:

  • il 50% del contributo assegnato sia erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, nelle more dell'istruttoria e salvo ripetizione dell'indebito, nei limiti della capienza disponibile nell'ambito del regime “de minimis”;
  • il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, invece, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli.

Sul punto, è previsto che, al termine della procedura, il Ministero del Turismo effettui controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegate alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo.

Nel caso in cui, all'esito dei suddetti controlli, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del Turismo disporrà la revoca parziale o totale del contributo assegnato, provvedendo al recupero delle somme versate, eventualmente maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti.

Attestazione dei dati economici

È tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all'Avviso pubblico del 31 luglio 2023), esclusivamente l'operatore economico autorizzato all'attività precedentemente al 1° gennaio 2020.

Il modulo “Dati economici” (Allegato 2), è finalizzato a certificare i dati economico-contabili dichiarati in sede d'istanza e dev'essere sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

A tal proposito, in riferimento anche a tali aspetti, il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ, fornendo, in tal senso, un importante chiarimento in merito all'attestazione dei dati economici e contabili, necessaria per ottenere i contributi in questione.

È stato chiarito, infatti, che la suddetta attestazione, può avvenire da parte di tutti i professionisti iscritti ad un Albo che ne sono abilitati al rilascio, tra cui i consulenti del lavoro, a dispetto di quanto precedentemente affermato nelle FAQ rese note con l'Avviso pubblico del 31 luglio scorso, nelle quali, invece, si prevedeva che l'attestazione dei dati economici e contabili, potesse avvenire esclusivamente ad opera di un Commercialista.

Nel dettaglio, le FAQ aggiornate il 14 settembre scorso, hanno specificato (accogliendo la richiesta formale di rettifica avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro allo stesso Dicastero il 7 settembre scorso) che la sottoscrizione dell'Allegato 2 (asseverazione dei dati economico-contabili), può essere effettuata da parte di tutti i professionisti iscritti ad un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio, quali, ad esempio, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.

Fonte: Avviso Min. Turismo 14 settembre 2023 n. 19062

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