lunedì 18/09/2023 • 06:00
L’idea di conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale passa anche dalla concessione e introduzione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia al fine di promuovere attività economiche sul suolo nazionale.
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Revisione degli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario
Tra le novità contenuta nella delega al governo italiano per la riforma fiscale (L. 111/2023) troviamo l’art. 3 che si occupa dei principi generali relativi al diritto tributario dell’UE ed internazionale. Nel dettaglio, nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a:
In seguito alle modifiche apportate in fase di conversione, si è precisato che, con riferimento alla residenza fiscale, si dovrà valutare la possibilità di adeguarne la disciplina all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
Inoltre si è previsto di recepire la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese ed i gruppi nazionali su larga scala nell’UE.
Spazio poi alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle cd. società estere controllate (CFC – Controlled Foreign Companies), rivedendo i criteri di determinazione dell’imponibile assoggettato a tassazione in Italia.
Incentivi per investimenti o trasferimento di capitali in Italia
La lettera d) dell’art. 3 delega il Governo a promuovere l’introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall’OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono includere anche la concessione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano. In relazione a tali incentivi, la Legge delega prevede che dovranno essere disposte e previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso.
Infatti, a tal riguardo, nel report periodico presentato dal segretario generale all’OCSE al G20 ed ai governatori delle banche centrali, riuniti in India lo scorso febbraio, sono stati ricapitolati i principali interventi in materia fiscale ed è stato fatto il punto sui risultati conseguiti.
In precedenza, ossia l’8 ottobre 2021, era stato raggiunto un importante accordo in sede OCSE/G20, sottoscritto da più di 100 giurisdizioni, su una soluzione a due pilastri e volta ad affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economica. Il primo pilastro si pone di garantire una più equa distribuzione dei profitti e dei diritti di tassazione fra i Paesi in cui operano le grandi imprese multinazionali, comprese le grandi aziende digitali e ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui svolgono attività commerciali e realizzano profitti. Mentre il secondo pilastro cerca di contrastare il dumping fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l’introduzione di un’aliquota minima globale (global minimum tax) pari al 15% sulle società multinazionali, comprese quelle operanti nell’economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l’anno.
Definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per le multinazionali
Passando poi alla lett. e) dell’art. 3, è previsto il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’UE, seguendo altresì l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale.
Inoltre è prevista l’introduzione di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale e soggette ad una bassa imposizione (numero 1) e un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi (numero 2).
Revisione criteri di determinazione dell’imponibile delle CFC
Poi quanto alla successiva lett. f) dell’art. 3, essa prevede di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (Controlled Foreign Companies), rivedendo i criteri di determinazione dell’imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando tale disciplina con quella attuativa della lett. e).
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