I fatti di causa
La domanda pregiudiziale alla Corte UE ha riguardato l'interpretazione dell'art. 16, par. 1 Dir. 2008/118, relativa al sistema generale delle accise (sostituita dal 13.2.2023 dalla Dir. 2020/262), in relazione ad un depositario bulgaro che si era visto ritirare la licenza del deposito fiscale unitamente all'irrogazione da parte della Dogana della sanzione pecuniaria.
La domanda era collegata alla compatibilità o meno alla Dir. 2008/118 della norma interna che prevede la revoca obbligatoria dell'autorizzazione per il futuro, a tempo indeterminato, in aggiunta ad una sanzione amministrativa per i medesimi fatti.
Ciò alla luce sia del c. 2, par. 1, dell'art. 16 citato, che delega ai singoli Stati membri l'individuazione delle “condizioni” dell'autorizzazione al fine di impedire frodi e/o abusi, sia della Racc. 2000/789 della Commissione UE, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari dei prodotti soggetti ad accisa, che richiede equilibrio tra l'applicazione dei “criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni” e “l'agevolazione degli scambi e l'efficacia dei controlli” (art. 2), prevedendo l'annullamento o la revoca soltanto per gravi motivi, e dopo un attento esame della situazione del depositario da parte dell'autorità (art. 7).
Le argomentazioni della Corte UE
L'analisi...
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