lunedì 18/09/2023 • 06:05
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali rientranti nel piano “Industria 4.0”, dovranno indicare il contributo nel quadro RU del modello Redditi 2023, anche se, nel corso del 2022, i beni non sono stati interconnessi.
Gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinate a strutture produttive situate nel territorio italiano, sono state incentivate dal legislatore attraverso l'istituzione di un credito d'imposta che supporti le imprese all'avvio della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. In particolare, l'art. 1 c. 1057, 1057-bis e 1058 L. 178/2020, come da ultimo modificato dalla L. 234/2021 e dal DL 4/2022, ha riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo d'acquisizione. Misura del contributo Sono agevolabili i beni strumentali materiali ed immateriali, tecnologicamente avanzati, inclusi negli Allegati A e B della L. 232/2016. Il contributo, per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero “prenotati” entro tale data, è riconosciuto nella misura del: 40% del costo, per la quota d'investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo, per la quota d'investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 10% del costo, per la quota d'investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. La misura del beneficio connesso agli investimenti nei medesimi beni, ma effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero “prenotati” entro tale data è, invece, così stabilita: 20% del costo, per la quota d'investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota d'investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota d'investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro; 5% del costo, per la quota d'investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Relativamente ai beni immateriali inclusi nell'Allegato B, il credito d'imposta spetta nel limite massimo dei costi ammissibili, pari ad 1 milione di euro, secondo le seguenti percentuali: 50% del costo, per il 2022; 20% del costo, per il 2023; 15% del costo, per il 2024; 10% del costo, per il 2025. Modalità di utilizzo del credito Il credito d'imposta connesso agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Un requisito essenziale per la fruizione del credito d'imposta in esame, è proprio l'interconnessione dei beni agevolati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (art, 1, c. 1062, L. 178/2020). Affinché un bene possa essere considerato interconnesso, deve rispettare le condizioni definite nella Circ. AE 4/E/2017, ossia è necessario e sufficiente che detto bene: scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc), per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente ed internazionalmente riconosciute (TCPIP, HTTP, MQTT); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard d'indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, l'indirizzo IP). Si ricorda, altresì, che i requisiti d'interconnessione devono essere attestati da un'apposita analisi tecnica. Il legislatore ha previsto anche l'ipotesi della c.d. interconnessione tardiva, ossia, la fattispecie in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione. In tal caso, il contribuente può fruire del credito d'imposta “in misura ridotta” (ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione, oppure può decidere di attendere l'interconnessione e fruire del credito d'imposta “in misura piena” (Circ. AE 9/E/2021). Per la fruizione del credito d'imposta è, quindi, necessario considerare i seguenti momenti chiave: il momento di effettuazione dell'investimento al quale è legata la maturazione del beneficio, quello dell'entrata in funzione e l'interconnessione. Compilazione del quadro RU In sede di compilazione del modello Redditi 2023, il credito d'imposta per investimenti 4.0 dev'essere indicato nel quadro RU, con codice: “2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016; “3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016. Al rigo RU5, inoltre, il contribuente è tenuto ad esporre l'ammontare complessivo del credito maturato per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (quindi 2022), nonché effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta 2022 ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito “3L”), per i quali, entro il 31 dicembre 2022, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo d'acquisto. Nel caso d'interconnessione tardiva, il contribuente, compila il quadro RU indicando: nel rigo RU1, il codice credito 2L o 3L; nel rigo RU5, l'ammontare del credito d'imposta nella misura “piena” prevista per i beni; nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l'ammontare complessivo del costo sostenuto e, nel medesimo rigo, occorre barrare la colonna 6. È opportuno precisare, inoltre, che sebbene il credito sia indicato per l'intero ammontare, lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari ad un terzo. Il credito in misura piena, sarà fruibile dall'anno d'interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. In funzione di quanto appena esposto, è possibile affermare che il contribuente beneficiario del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, deve indicare il contributo in dichiarazione dei redditi nel momento in cui lo stesso è maturato e, ciò, a prescindere dal fatto che non sia avvenuta l'interconnessione (Faq AE del 5 giugno 2023).
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