venerdì 15/09/2023 • 06:00
L'INPS fornisce informazioni operative circa i nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
redazione Memento
Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 e con i messaggi n. 2847 del 25 luglio 2019 e n. 4485 del 27 novembre 2020 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina di disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in presenza di determinati requisiti. In particolare, con riferimento ai termini di presentazione della relativa domanda è stato precisato che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, possono presentare la domanda: i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019); entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo; i dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, entrato in vigore il 23 aprile 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, prevede che:“All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo»”. Tanto rappresentato, in base al combinato disposto delle citate norme, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto. Conseguentemente, i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti: entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo; entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023. FONTE: Circ. INPS 14 settembre 2023 n. 80
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