giovedì 14/09/2023 • 14:30
L’INAIL, con Circ. 12 settembre 2023 n. 40, conferma la rivalutazione, dal 1° luglio 2023, delle prestazioni erogate in caso di infortunio sul lavoro per i settori industria, navigazione e agricoltura.
redazione Memento
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT intervenuta rispetto all’anno precedente.
Per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT e approvata con i DM 21 giugno 2023 nn. 89 e 88 relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura.
Con la Circolare in commento l’INAIL riepiloga la rivalutazione delle prestazioni.
Rendite per inabilità permanente
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 91,53.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati:
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 29.010,95.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 11.612,92.
Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a € 632,94.
Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) |
SETTORE INDUSTRIA |
SETTORE AGRICOLTURA |
---|---|---|
Da 50 a 59 |
€ 355,14 |
€ 444,83 |
Da 60 a 79 |
€ 498,27 |
€ 620,74 |
Da 80 a 89 |
€ 925,12 |
€ 1.065,70 |
Da 90 a 100 |
€ 1.425,28 |
€ 1.510,28 |
100 + a.p.c. |
€ 2.059,02 |
€ 2.143,55 |
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