giovedì 14/09/2023 • 14:30
L’INAIL, con Circ. 12 settembre 2023 n. 40, conferma la rivalutazione, dal 1° luglio 2023, delle prestazioni erogate in caso di infortunio sul lavoro per i settori industria, navigazione e agricoltura.
redazione Memento
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT intervenuta rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT e approvata con i DM 21 giugno 2023 nn. 89 e 88 relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura. Con la Circolare in commento l’INAIL riepiloga la rivalutazione delle prestazioni. Rendite per inabilità permanente Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 91,53. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima € 19.221,30; retribuzione annua massima € 35.696,70. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati: comandanti e capi macchinisti € 51.403,25; primi ufficiali di coperta e di macchina € 43.549,97; altri ufficiali € 39.623,34. Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 29.010,95. Assegno una tantum in caso di morte Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 11.612,92. Assegno per assistenza personale continuativa L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a € 632,94. Assegni continuativi mensili Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato: INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIA SETTORE AGRICOLTURA Da 50 a 59 € 355,14 € 444,83 Da 60 a 79 € 498,27 € 620,74 Da 80 a 89 € 925,12 € 1.065,70 Da 90 a 100 € 1.425,28 € 1.510,28 100 + a.p.c. € 2.059,02 € 2.143,55 Fonte: Circ. INAIL 12 settembre 2023 n. 40
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