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Con la risposta n. 427 dell'11 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di surroga nei diritti di credito non c'è legittimità all'emissione della nota di variazione IVA, in quanto è richiesta l'identità tra i soggetti originari dell'operazione imponibile.

Si ricorda che se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione (art. 26 c. 2 DPR 633/72). La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il citato recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria da un lato e tra l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (Ris. 2009 n. 120/E). È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile (Cass. 29 marzo 2001 n. 8455).

Nel caso di specie, l'istante, una società attiva nel settore delle assicurazioni, chiedeva di poter emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all'esito di un procedimento di surrogazione (in qualità di soggetto surrogante), si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. Come chiarito dall'AE, la soluzione non è condivisibile, in quanto l'assicurato rimane l'unico soggetto legittimato a emettere la nota.

Fonte: Risp. AE 11 settembre 2023 n. 427

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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