lunedì 11/09/2023 • 14:37
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 426 dell'11 settembre 2023, ha chiarito che il mero possesso della fattura non legittima il diritto alla detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante.
redazione Memento
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Con la risposta n. 426 dell'11 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mero possesso della fattura non legittima il diritto alla detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante. Pertanto il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica o tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione. Quanto detto vale anche quando tale ripristino non sia più possibile (es. per decorrenza del tempo dalla data di emissione della fattura, come nel caso di specie).
Si ricorda che i soggetti passivi hanno il diritto di detrarre l'IVA già assolta o ancora dovuta (art. 168 Dir. 112/2006/UE); il termine “dovuta” si riferisce a un debito tributario esigibile e presuppone, quindi, che il soggetto passivo abbia l'obbligo al versamento dell'importo dell'IVA che intende detrarre in quanto imposta a monte. Ne consegue che il diritto alla detrazione IVA non può essere subordinato all'effettivo previo pagamento della stessa (C.Giust. UE 29 marzo 2012 C-414/2010). Tali principi, tuttavia, valgono finché c'è corrispondenza tra il valore del bene/prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto cui corrisponde l'IVA detraibile, non essendo determinante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.
Nel caso di specie, il credito IVA invocato dall'istante deriva da un debito non esigibile, in quanto dallo stesso mai pagato perché prontamente contestato per vie legali e in sede di contenzioso. Trattasi di elementi che lasciano intuire che il controvalore effettivo della prestazione di consulenza ricevuta è quello rideterminato per effetto dell'accordo transattivo e non anche quello documentato con le fatture oggetto di contestazione e mai saldate. Pertanto, l'istante può portare in detrazione la sola IVA derivante dall'accordo transattivo, perché ''imposta effettivamente dovuta''.
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