È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 211 del 09-09-2023) il decreto 4 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) che definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto ad obblighi di servizio pubblico. Tale contributo, è finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti. Pertanto, con il suddetto decreto si definiscono anche le procedure di concessione dello stesso, nonché la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e le modalità di effettuazione dei controlli.
Nello specifico, possono accedere al contributo in questione, le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, le quali effettuano servizi di trasporto di persone su strada, resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIT, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003 che utilizzano per l'esercizio delle predette attività, veicoli di categoria Euro V o superiore.
Il bonus
Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti che effettuano servizi di trasporto di persone su strada sopra elencati, in veicoli di categoria Euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
I contributi in questione sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final. Essi, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che, tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Procedura di concessione del bonus
Come stabilito dall'art. 4 del decreto in esame, lo stesso MIT predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della misura in commento, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonché dell'approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.
Sarà un successivo decreto direttoriale a cura sempre del MIT, a determinare i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, da parte delle imprese interessate dalla misura agevolativa.
Dette istanze, dovranno essere presentate per il tramite di un'apposita piattaforma informatica che consentirà d'inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile, ovvero:
identificazione dell'impresa;
indicazione delle fatture d'acquisto del gasolio;
somme spese dall'impresa;
indicazione degli autobus per i quali il gasolio è stato acquistato.
Le spese si considerano effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.
La piattaforma informatica suddetta, sarà implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con il suddetto decreto direttoriale del MIT, inoltre, saranno definite anche le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti.
Sarà, infatti, lo stesso Ministero a provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, all'esito dei citati adempimenti, approverà, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie.
Modalità di fruizione del bonus
Il credito d'imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2023, presentando il modello F24, unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito concesso, sarà disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati, la quale sarà effettuata dal MIT alle Entrate con modalità telematiche definite d'intesa.
Il Ministero, infatti, trasmetterà l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito concesso.
Con le medesime modalità saranno, altresì, comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
Il decreto in esame specifica, inoltre, che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione, non eccede l'importo concesso dal MIT, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Detto credito d'imposta, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate, infine, trasmetterà al MIT, sempre con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Verifiche e controlli
In merito alla fase dei controlli, il decreto in commento stabilisce che, in ogni caso, è fatta salva la facoltà del MIT di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento, nonché di disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso. Ciò, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il Ministero procederà al recupero del credito d'imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato d'interessi e sanzioni secondo legge.
È, infine, previsto che, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione (totale o parziale) del credito d'imposta in questione, la stessa ne darà comunicazione in via telematica al MIT che, previe verifiche per quanto di competenza, provvederà al recupero.
Fonte: DM 4 agosto 2023 (GU 9 settembre 2023 n. 211)