Ai fini del rimborso delle ritenute applicate nel Paese di residenza delle società che corrispondono gli interessi è necessario e sufficiente il mero assoggettamento alla imposizione secondo le regole interne, mentre non è previsto in alcun modo, né dalla direttiva né, tantomeno, dall'Accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera del 2004, che gli interessi corrisposti siano poi in concreto soggetti a tassazione nel Paese della società percipiente, né che la società beneficiaria debba fornire prova della sottoposizione, in concreto, degli interessi a tassazione nel proprio Paese di residenza.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26183 dello scorso 8 settembre. Nel caso di specie, una società avente sede in Svizzera nel corso del 2009 presentava quattro distinte istanze di rimborso volte alla restituzione di ritenute indebitamente subite su interessi attivi alla medesima erogati dalle società controllate. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la società presentava ricorso avverso tale diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale lo rigettava. Neppure i giudici di secondo grado hanno riconosciuto le ragioni della contribuente: la Corte territoriale, nel rigettarne l'appello, ha ritenuto che la società avrebbe dovuto provare, ai fini del diritto al rimborso delle ritenute applicate sugli interessi attivi di fonte italiana, che tali interessi abbiano subito una concreta tassazione nello Stato estero di residenza fiscale, richiamando, a tal proposto, l'art. 26- quater, c. 4, lett. a), DPR 600/73.
Il diritto al rimborso delle ritenute subite viene ora riconosciuto dalla Suprema Corte che, in accoglimento dei motivi di ricorso presentati dalla società svizzera, ha chiarito come l'art. 15, comma 2, dell'Accordo tra Comunità Europea e Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004 - che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi - presuppone unicamente la sottoposizione della società residente in Svizzera all'imposta sugli utili senza beneficiarie di esenzione, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle imposte.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, il requisito che viene in rilievo ai fini del rimborso delle ritenute su interessi è quello del mero assoggettamento della società contribuente ad imposta diretta sugli utili, senza beneficiare di esenzioni, in particolare, con riguardo ai pagamenti di interessi. Tale requisito, per la Cassazione, è stato dimostrato dalla ricorrente nel giudizio di merito attraverso la relativa certificazione delle autorità elvetiche, dalla quale risulta che la società è «regolarmente assoggettata sia all'imposta federale, sia all'imposta cantonale e comunale, nei modi ordinari, senza godere di particolari regimi agevolativi e di alcuna esenzione».
Fonte: Cass. 8 settembre 2023 n. 26183