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lunedì 11/09/2023 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Fondo di previdenza, trattamento fiscale di indennità aggiuntive di fine servizio

L'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata. È imponibile per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio.

a cura di

redazione Memento

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L' Agenzia delle Entrate  è intervenuta in merito al  trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio  erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto. Secondo il Fisco, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2­bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei  dipendenti.

L'Agenzia ha ricordato che, con diversi documenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alle  prestazioni erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro . In particolare, la citata circolare n. 2 del 1986 (parte prima) ha chiarito che le «indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente» sono quelle spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l'appartenenza ad una generale categoria di detto settore (ad es. l'indennità di buonuscita). Il documento di prassi ha specificato che, ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza.

Più precisamente, « Non è, infatti, ipotizzabile  che, in presenza di una pluralità di indennità, tutte siano qualificabili come ''equipollenti'' al T.F.R.. Poiché, infatti, questo è unico per tutti i lavoratori subordinati diversi dai pubblici dipendenti, analoga valutazione va fatta anche con riguardo ai pubblici dipendenti, privilegiando l'indennità che presenta i caratteri sopra descritti, ai fini della sua assimilazione al T.F.R.». Per quanto attiene alle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti», la medesima circolare n. 2 del 1986 (parte terza) ha chiarito come, in linea di principio, si tratti di emolumenti ­ sia del comparto privato che di quello pubblico ­ erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e che sono corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Fonte: Risp. AE 8 settembre 2023 n. 425

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