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sabato 09/09/2023 • 06:00

Fisco Dalla CGUE

Responsabilità del depositario: abbuono d’imposta a maglie strette

L'abbuono d'imposta, previsto per i prodotti soggetti ad accisa, non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito. È quanto chiarisce la CGUE con il procedimento C-323/22 del 7 settembre 2023.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In relazione alla controversia in disamina, è bene ricordare che la domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una Società italiana e le Dogane nazionali, in merito al recupero dell'accisa dovuta da tale società a causa dell'asserita violazione, da parte di quest'ultima, del regime di sospensione durante la circolazione di oli minerali.

Dopo ampia illustrazione della normativa di riferimento, la Corte si sofferma sull'inquadramento di alcune “figure” necessarie per lo sviluppo e trattazione del caso in esame.

In particolare, viene evidenziato che per depositario autorizzato si intende la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua professione, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa in un deposito fiscale.

Ed ancora, per deposito fiscale si intende il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell'esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione.

Per regime sospensivo si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa.

Da ultimo, per operatore registrato si intende la persona fisica o giuridica che non ha la qualità di depositario autorizzato, abilitata dalle autorità competenti di uno Stato membro a ricevere, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. Tale operatore, tuttavia, non può detenere né spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa.

Le condizioni dell'abbuono d'imposta

Tanto premesso, chiariscono i Giudici, occorre esaminare le condizioni alle quali l'art. 14, par. 1, Dir. UE 92/2012 subordina il beneficio di un abbuono d'imposta, al fine di verificare se tali condizioni potrebbero essere soddisfatte in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.

In tal senso, dalla formulazione dell'art. 14 citato, risulta che il depositario è esonerato quando sono soddisfatte due condizioni. Infatti, quest'ultimo deve dimostrare, in primo luogo, l'esistenza di una «perdita» verificatasi durante il regime sospensivo e, in secondo luogo, che tale «perdita» è imputabile a caso fortuito o forza maggiore.

Per l'effetto, al significato abituale del termine «perdita» nel linguaggio corrente, la perdita subita dal depositario autorizzato rinvia al fatto di essere privato, in tutto o in parte, di un bene di cui quest'ultimo aveva il godimento o il possesso. Ne consegue che costituisce una «perdita» ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, la scomparsa di un prodotto nel corso della sua produzione, trasformazione, detenzione o circolazione.

Se così è, precisano i Giudici unionali, dal momento che l'abbuono d'imposta previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, è distinto da quello previsto dal primo periodo di tale paragrafo, il primo abbuono non può essere interpretato in modo estensivo. Inoltre, l'abbuono previsto all'articolo 14, paragrafo 1, per le perdite imputabili a caso fortuito o di forza maggiore costituisce una deroga alla regola generale, che deve quindi essere oggetto di un'interpretazione restrittiva.

Pertanto, la scomparsa di un prodotto che si trovi in regime sospensivo non può che significare impossibilità materiale per tale prodotto di essere immesso in consumo, o di entrare nel circuito commerciale dell'Unione.

In tal senso, in assenza di «perdita», un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 14 citato, non può essere concesso al depositario autorizzato in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, nemmeno qualora tale svincolo derivi da un atto illecito imputabile esclusivamente a un terzo e tale depositario nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.

Diversamente ragionando, un'interpretazione della nozione di «perdita», come includente lo svincolo irregolare dal regime sospensivo di un prodotto soggetto ad accisa, non sarebbe conforme agli obiettivi unionale sulla circolazione della merce, posto che, da un lato, una simile interpretazione indebolirebbe il carattere oggettivo della responsabilità conferita al depositario da detta direttiva nell'ambito del regime sospensivo e, pertanto, il ruolo centrale di quest'ultimo al fine di garantire l'esigibilità delle accise e, in definitiva, la libera circolazione delle merci soggette ad accisa. D'altro lato, un tale indebolimento comprometterebbe anche l'obiettivo di lotta contro la frode, l'evasione fiscale e gli abusi rendendo più difficile in pratica la riscossione delle accise presso tale depositario in caso di irregolarità o di infrazione di imposta.

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