venerdì 08/09/2023 • 14:59
La Cassazione, con la sentenza n. 26057 del 7 settembre 2023, ha ribadito che in assenza di un interesse proprio il professionista non è responsabile per le sanzioni irrogate alla società.
redazione Memento
Con la sentenza n. 26057 del 7 settembre 2023, la Cassazione ha ribadito che in assenza di un interesse proprio il professionista non è responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società. Si ricorda che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica (art. 7 c. 1 DL 269/2003). Secondo la Cassazione, si può derogare al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione (in questo caso la società – art. 2 c. 2 D.Lgs. 472/97) quando il professionista persona fisica che realizza la violazione ha agito nell'interesse e nel vantaggio della persona giuridica, ma non quando ha operato nel proprio esclusivo interesse (cfr Cass. 13 novembre 2020 n. 25757). Nel caso di specie, a una consulente contabile e commercialista sono state comminate le sanzioni in concorso con una società sua cliente (ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/97), a seguito di un accertamento fatto alla società per contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti. Sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione, viene sì accertato il ruolo del professionista nella realizzazione del progetto fraudolento, ma non un suo interesse proprio o un vantaggio personale, pertanto le sanzioni rimangono in capo alla sola società. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice regionale non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, motivando la pronuncia solamente mettendo in risalto il coinvolgimento e il ruolo rilevante assunto dal professionista, ma senza spendere una sola parola per evidenziare l'interesse proprio, il vantaggio personale, che con la condotta tenuta avrebbe perseguito. Ne discende che in carenza di chiarezza sul punto mancano i presupposti perché debba ritenersi che al ricorrente siano indirizzate, unitamente alla società dotata di personalità giuridica, le sanzioni contestate.
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