sabato 09/09/2023 • 06:00
Pubblicato il DM 119/2023, contenente il regolamento attuativo per le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti . In particolare, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, le quantità massime impiegabili, la provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti e condizioni di utilizzo.
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Il pacchetto economia circolare e poi…la lunga attesa
Nel settembre del 2020, con il famoso «pacchetto economia circolare», il nostro legislatore ha introdotto all'interno del Testo Unico Ambientale una norma per la determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, precisando che di lì a 60 giorni sarebbe stato emanato un regolamento attuativo.
Poi il tempo è passato senza che succedesse nulla, e soltanto il 1° settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante “determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata”.
Preparazione per il riutilizzo: il perimetro operativo e i soggetti coinvolti
Il regolamento definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Queste ultime hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario; la conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano:
Il prodotto ottenuto da queste operazioni è munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». |
I soggetti coinvolti in questo processo virtuoso sono il «gestore» (colui che “detiene o gestisce” operazioni di preparazione per il riutilizzo), l'«operatore» (qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione a queste tipologie di attività presso l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti), il «conferitore» e l'«Amministrazione» (la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata).
Il conferitore:
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Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo il gestore (così come l'impresa individuale o la società che svolge tali attività) deve possedere specifici requisiti soggettivi (ed essere compliant con oneri fiscali/tributari), elencati nella norma; gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale.
I centri di preparazione per il riutilizzo, invece, devono avere specifiche caratteristiche e dotazioni tecniche, e possono ricevere i rifiuti ammessi entro le quantità massime stabilite dal decreto (allegato 1).
Preparazione per il riutilizzo: le caratteristiche e le dotazioni tecniche
Sono cinque i punti presi in considerazione dall'allegato 1.
Il primo riguarda le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione, che devono consistere in almeno una delle attività sintetizzate in tabella.
Le attività da eseguire per le operazioni di preparazione per il riutilizzo:
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Il secondo concerne le dotazioni strutturali: oltre ad una adeguata recinzione, soggetta a periodica manutenzione, il centro deve essere dotato di una serie di sezioni (di conferimento e messa in riserva dei rifiuti; operativa; di immagazzinamento e cessione dei prodotti; di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili e non), di un adeguato sistema di raccolta dei reflui e di canalizzazione delle acque reflue.
Il terzo – suddiviso in paragrafi, in funzione della specifica attrezzatura di volta in volta presa in considerazione – è quello relativo alle dotazioni di attrezzature e ai criteri per la gestione dei rifiuti conferibili.
Il quarto specifica i requisiti minimi di scolarizzazione degli operatori.
L'ultimo, infine, stabilisce le modalità di accettazione dei rifiuti: verifica e controllo della conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovrà definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.
Presso il centro è tenuto uno schedario (che deve essere conservato per cinque anni), suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni: |
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Sezione A Conferimento |
Conferitore / data del conferimento / codice CER dei rifiuti conferiti / quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto. |
Sezione B Gestione |
Quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice CER e per codice univoco / tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate / quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. |
Sezione C Cessione |
Quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo / quantità e codice CER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento. |
Preparazione per il riutilizzo: le esclusioni
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:
Preparazione per il riutilizzo: il funzionamento in “parole chiave”
Conformità, comunicazione, attestato, relazione, elaborati grafici, registro, controllo successivo e rinnovo sono le parole chiave del “cuore” della disciplina: l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma specifica.
Conformità: le operazioni di preparazione per il riutilizzo devono essere intraprese in conformità alle modalità individuate, in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti.
Comunicazione: l'esercizio delle operazioni è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della “comunicazione di inizio attività” (modello di cui all'allegato 2), entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica la presenza dei requisiti richiesti.
Questa comunicazione non è da confondere con quella prevista in capo all'amministrazione, la quale deve comunicare alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle società iscritte nel registro (cfr. infra): a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa o della società; c) sede del centro; d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice CER) e relative quantità; e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate; f) data di iscrizione nel registro. |
Attestato: nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed è attestato non solo il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, ma anche il possesso dei requisiti soggettivi.
Relazione: alla comunicazione deve essere allegata una relazione da cui risulti l'ubicazione e la planimetria del centro; il titolo di godimento dell'immobile; la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica/di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo/di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo/ di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo; l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio; la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività.
Il regolamento prevede una specifica disciplina nel caso di conferimento di RAEE. |
Elaborati grafici: alla relazione sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello per la comunicazione di inizio attività di preparazione per il riutilizzo.
Registro: l'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.
Controllo successivo: nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione, sospende le attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione stessa.
Rinnovo: la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati.
Fonte: DM 119/2023
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