La riforma dello Sport è entrata in vigore il primo luglio 2023, l'iter legislativo iniziato nel 2019 con la Legge Delega 86/2019, e proseguito con alcuni decreti attuativi come il D.lgs 36/2021 è stato già interessato da un primo “decreto correttivo” ovvero il D.Lgs 163/2022. Evidentemente sono state necessarie ulteriori modifiche, e nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso, è stato pubblicato il nuovo D.Lgs. 120/2023 (in vigore dal 5 settembre), che ha integrato i decreti del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma di cui sopra, correggendo diversi aspetti critici.
Probabilmente oltre a questo decreto (correttivo Bis) vi saranno ulteriori disposizioni attuative necessarie per l'attuazione completa della riforma.
Nello specifico il decreto 120/2023 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40) ha apportato diverse modifiche alla nuova disciplina, alcune anche con risvolti dal punto di vista fiscale.
Adeguamenti statuari esenti
Entro il 31 dicembre 2023 le associazioni e società sportive dilettantistiche già iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dovranno adottare le eventuali modifiche statutarie resesi necessarie dalle nuove disposizioni della riforma.
La mancata conformità ai criteri statutari previsti dalla norma, non permetterà l'iscrizione al registro e, scaduto il termine sopra indicato, comporterà la cancellazione dal registro per gli enti che non avessero provveduto all'adeguamento.
Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono inoltre esenti dall'imposta di registro se le stesse hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie per conformare gli statuti alle disposizioni del decreto.
La cancellazione del registro avverrà d'ufficio anche con il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di ripartizione dei ricavi tra quelli conformi alle finalità istituzionali e quelli secondari e strumentali (un decreto non ancora pubblicato dovrebbe determinare le percentuali). Per attività secondarie e strumentali, si intendono quelle di natura commerciale che gli enti svolgono allo scopo di finanziare l'attività sportiva.
Contributi alle associazioni sportive
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle Attività Sportive, è stato previsto un contributo qualora le stesse, abbiano conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a euro 100.000 a fronte dei versamenti previdenziali relativi ai compensi (Co. Co. Co.) del periodo luglio/novembre 2023. Il contributo è subordinato alla disciplina degli aiuti di Stato e sarà erogato con modalità che saranno stabilite con apposito decreto. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto tra attività principale e attività secondarie e strumentali.
Adempimenti in merito alle Co.Co.Co. sportive
Si interviene anche sulla disciplina del nuovo rapporto di lavoro sportivo, e ricorrendone i presupposti, le a.s.d., le s.s.d., ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Viene agevolata la possibilità per gli appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato di espletare attività lavorativa retribuita nell'ambito dello sport dilettantistico, e inoltre per i dipendenti pubblici, l'autorizzazione allo svolgimento di lavori sportivi dilettantistici potrà essere riconosciuta anche con la forma del silenzio assenso (Volontari, o lavoratori sportivi fuori orario).
Viene introdotto l'obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell'avvio dei rapporti di co.co.co. sportivi, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Occorre comunicare, tramite il Registro, l'instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.
Le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro devono essere effettuate (tramite il Registro) entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria).
L'iscrizione al libro unico del lavoro LUL può avvenire in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, tuttavia i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Per agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Non saranno imponibili ai fini Irap gli i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro.
Rimborsi spesa dei volontari
Per i volontari è prevista la possibilità di rimborso delle le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Esclusione Inail
E' stata prevista l'esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti e in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. A tali lavoratori si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della l. 289/2002”, ovvero la tutela assicurativa legata al tesseramento.
Tale esclusione libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall'obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (PAT). L'esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le collaborazioni amministrativo/gestionali.
Abolito il modello Eas
Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, non sono più tenute alla presentazione del modello EAS, ovvero lo strumento che le gli enti associativi devono utilizzare per comunica all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali.