Nel corso del pomeriggio di ieri, si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato diversi decreti, tra i quali quello relativo al rilancio economico del Mezzogiorno d'Italia, ovvero decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Sud del Paese.
Un altro corposo e rilevante provvedimento approvato, riguarda il contrasto al disagio giovanile, con un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al medesimo, oltre che alla povertà educativa ed alla criminalità minorile.
Un ulteriore decreto-legge al quale l'Esecutivo ha dato via libera, è quello che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
Approvati, infine, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee.
“DL Sud” e ZES unica nel Mezzogiorno
In un'ottica di rilancio economico del Mezzogiorno d'Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (cd. “DL Sud”) che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio, appunto, dell'economia nelle aree delle regioni del Sud Italia.
Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita ed al consolidamento economico delle aree meridionali, con l'obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.
Per quanto concerne la programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), si conferma che il complesso delle risorse FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord.
La ripartizione delle risorse FSC, avviene ad opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia FSC, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome (e non anche di città metropolitane e altri enti pubblici, come invece previsto dalla disciplina vigente).
Il DL introduce la possibilità che gli interventi previsti dagli Accordi per la coesione, siano finanziati con le risorse destinate ad interventi complementari dei Programmi 2014-2020 che risultano ancora non impegnate, con i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna regione, nonché con le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente co-finanziamento nazionale.
Il provvedimento disciplina anche le modalità per l'attribuzione alle amministrazioni delle risorse assegnate dal CIPESS, per la realizzazione degli accordi per la coesione.
Si provvede, inoltre, ad implementare uno specifico sistema di monitoraggio con riguardo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (Sistema nazionale di monitoraggio) e si dispone la pubblicazione sul portale web www.opencoesione.gov.it (gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione) sia dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, sia dei dati anagrafici e di avanzamento dei progetti.
Un'altra rilevante misura contenuta all'interno del decreto-legge approvato, è quella che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno, ovvero la “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la quale sostituirà le attuali otto ZES istituite nei territori del Mezzogiorno.
Il decreto-legge introduce anche un nuovo sistema di governance della “ZES unica”, confermando la previsione di una Cabina di regia, istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni d'indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica e, al contempo, prevedendo l'istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM.
Di conseguenza, si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.
È, altresì prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio ed alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. Detta Struttura, dovrà fornire supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES, per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo e di predisposizione ed aggiornamento del Piano strategico ZES, nonché delle attività necessarie a prevenire tentativi d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
All'interno dell'area ZES, le aziende già operative e quelle che s'insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive ed il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
Un altro decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, è quello che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
Al fine di assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, infatti, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l'obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto appena approvato, i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.
Si stabilisce, altresì, che nelle more dell'aggiornamento, le regioni possano disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Tale limitazione, si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto.