venerdì 08/09/2023 • 06:00
L'INPS è intervenuto in tema di nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463.
redazione Memento
L'Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie: titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l'adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. È possibile l'erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. Gli importi del TFS/TFR da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L'anticipazione può essere richiesta per l'intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell'intero ammortamento e delle spese amministrative. In caso di richiesta di un determinato importo, qualora l'importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile lo consenta, il contratto di cessione del credito è stipulato per l'importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative e l'importo erogato è pari a quello richiesto; qualora, invece, l'importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile sia inferiore all'importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative, la domanda di anticipazione è considerata come presentata per l'intero ammontare del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Prima della materiale erogazione delle somme, l'INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell'Istituto o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'importo finanziato viene accreditato sull'IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile. Inoltre, è possibile per l'iscritto chiedere di utilizzare l'importo del finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria (mutui ipotecari, piccoli prestiti, prestiti pluriennali); in tale caso è possibile procedere soltanto qualora l'importo dell'anticipazione, al netto di interessi e spese di amministrazione ed eventualmente decurtato dell'importo delle morosità da recuperare e dei relativi interessi, sia pari o superiore all'importo necessario a estinguere i finanziamenti indicati. Nel caso in cui sia possibile l'estinzione solo di alcuni dei finanziamenti indicati dal richiedente, si procede con l'estinzione prioritaria di quelli estinguibili di importo maggiore. L'eventuale differenza a credito tra l'importo erogato e le trattenute operate a compensazione di morosità con la Gestione unitaria e per le anticipate estinzioni richieste è accreditata sull'IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione”. FONTE: Circ. INPS 7 settembre 2023 n. 79
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