Il “whistleblower”, attraverso plurime segnalazioni, aveva informato l'azienda di trasporti datrice di lavoro circa l'esistenza di una truffa orchestrata da personale interno che si sostanziava nella stampa di titoli di viaggio non tracciati la cui successiva vendita portava all'incasso indebito da parte di tali soggetti. Dopo tali segnalazioni il dipendente, nei mesi successivi, è stato destinatario diverse iniziative, tra cui procedimenti disciplinari e relativi provvedimenti sanzionatori, nonché denunce penali. La normativa speciale applicata al rapporto di lavoro imponeva la preventiva impugnazione delle sanzioni dinanzi ad un apposito Consiglio di Disciplina previsto dal RD 148/31 per autoferrotranvieri. Esaurita tale speciale procedura, i provvedimenti venivano impugnati davanti al Tribunale di Milano.
Le motivazioni per l'inapplicabilità al caso della nuova normativa
Nel promuovere il giudizio, il lavoratore ricorrente richiedeva in primo luogo l'applicazione della nuova tutela introdotta dall'art. 19, c. 4, D.Lgs. 24/2023, che prevede l'adozione da parte del Giudice di ogni misura, anche provvisoria, volta ad assicurare la tutela del diritto violato, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine...
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