mercoledì 06/09/2023 • 14:04
L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 539209 del 5 settembre 2023, ha aggiornato le modalità di presentazione dei dati sul quantitativo di gas naturale da parte dei soggetti che si occupano del relativo trasporto.
redazione Memento
Con la determinazione n. 539209 del 5 settembre 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato le modalità di presentazione dei dati sul quantitativo di gas naturale, contenute nella determinazione n. 476906 del 22 dicembre 2020 relativa all'attività di vettoriamento. Di seguito si riportano nel dettaglio le modifiche: nelle premesse, dopo il quarto considerando, è aggiunto il seguente: “CONSIDERATO che gli utenti della distribuzione possono essere venditori a clienti finali, ovvero soggetti che procedono a rivendere il gas naturale sottoposto ad accisa ad ulteriori operatori economici fino al venditore che procede alla fatturazione al cliente finale (cosiddetto reseller);” all'art. 1: al c. 6, le parole “è identificato tramite la partita IVA” sono sostituite da “è identificato, nel caso in cui sia un venditore, tramite il codice accisa, ovvero, nel caso in cui l'utente ne sia sprovvisto, tramite la partita IVA”; dopo il c. 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.” all'art. 2: al c. 1, le parole “del numero di PDR a cui le fatture emesse si riferiscono” sono sostituite dalle seguenti: “della quantità di PDR per cui è attivo un contratto di fornitura”; al c. 2, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: “, escluse le righe relative ai totali”; all'art. 3: al c. 4 le parole “procura scritta” sono sostituite dalle seguenti “procura notarile”; è aggiunto, infine, “Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva, il rappresentante legale può delegare alla sottoscrizione della comunicazione fino a tre preposti. In tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.” L'allegato 1 relativo ai dati del distributore e ai dati sugli utenti della distribuzione è sostituito con l'allegato della determinazione in commento. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024. In fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023. Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN. La versione consolidata della determinazione dati GN, tenendo conto delle modificazioni di cui all'art. 1, è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane. Fonte: Determinazione AD 5 settembre 2023 n. 539209
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