venerdì 08/09/2023 • 06:00
La possibilità di cumulare i vari incentivi rappresenta uno dei possibili strumenti per ottimizzare il costo del lavoro e beneficiare di tutte le misure agevolative. Molto spesso però la cumulabilità presenta diversi rischi, dovuti alla poca chiarezza della normativa applicabile. L'INPS ha chiarito diversi aspetti attraverso i messaggi n. 2923 e 2924 del 2023.
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Il Decreto Lavoro (art. 39 DL 48/2023) ha introdotto, per il periodo luglio - dicembre 2023, una particolare misura di esonero contributivo, che deve essere coordinata a quella già contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 281, Legge 197/2022). Ricordiamo brevemente in cosa consiste e poi ci soffermeremo sulle regole di cumulabilità con gli altri incentivi attualmente esistenti.
Quest'ultima aveva disposto l'esonero contributivo IVS (di norma pari al 9,19%) a carico dipendente, per l'anno 2023, nelle seguenti misure:
Le novità del Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro, invece, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le aliquote di esonero precedenti sono incrementate di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo tredicesima. Ne deriverà un esonero pari al 7% qualora la retribuzione imponibile mensile non superi € 1.923,00 ovvero al 6% qualora la retribuzione imponibile mensile non superi € 2.692,00. Sulla quota di quattordicesima continuerà ad essere applicabile l'esonero al 2% o al 3%.
La misura in commento, poiché riguarda la quota IVS a carico dei lavoratori, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015 (relativi, tra l'altro, alle assunzioni obbligate e al rispetto del diritto di precedenza) e non è condizionata al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.
L'esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.
Le precisazioni dell'INPS
I diversi incentivi alle assunzioni attualmente applicabili (rivolti ai NEET, under 36, donne, apprendisti, percettori di NASpI e molti altri) costituiscono un'importante opportunità per le imprese di ridurre i costi del lavoro, ma non sempre è chiaro come operare correttamente; alcune precisazioni sono state fornite dall'INPS, prima con il messaggio n. 1932 del 24 maggio, poi più di recente con il messaggio n. 2924 del 10 agosto.
Nello specifico, l'Istituto ha stabilito che l'esonero contributivo è cumulabile:
La stessa regola vale anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015.
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Approfondisci con
A partire dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dal Decreto Lavoro, aumenta il taglio dei contributi che gravano sul reddito da lavoro subordinato, con l'alleggerimento del c.d. cuneo fiscale.
Maria Rosa Gheido
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