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venerdì 08/09/2023 • 06:00

Lavoro Costo del lavoro

Cuneo fiscale: cumulabilità con gli altri incentivi alle assunzioni

La possibilità di cumulare i vari incentivi rappresenta uno dei possibili strumenti per ottimizzare il costo del lavoro e beneficiare di tutte le misure agevolative. Molto spesso però la cumulabilità presenta diversi rischi, dovuti alla poca chiarezza della normativa applicabile. L'INPS ha chiarito diversi aspetti attraverso i messaggi n. 2923 e 2924 del 2023.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Decreto Lavoro (art. 39 DL 48/2023) ha introdotto, per il periodo luglio - dicembre 2023, una particolare misura di esonero contributivo, che deve essere coordinata a quella già contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 281, Legge 197/2022). Ricordiamo brevemente in cosa consiste e poi ci soffermeremo sulle regole di cumulabilità con gli altri incentivi attualmente esistenti.

Quest'ultima aveva disposto l'esonero contributivo IVS (di norma pari al 9,19%) a carico dipendente, per l'anno 2023, nelle seguenti misure:

  • 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Le novità del Decreto Lavoro

Il Decreto Lavoro, invece, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le aliquote di esonero precedenti sono incrementate di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo tredicesima. Ne deriverà un esonero pari al 7% qualora la retribuzione imponibile mensile non superi € 1.923,00 ovvero al 6% qualora la retribuzione imponibile mensile non superi € 2.692,00. Sulla quota di quattordicesima continuerà ad essere applicabile l'esonero al 2% o al 3%.

La misura in commento, poiché riguarda la quota IVS a carico dei lavoratori, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015 (relativi, tra l'altro, alle assunzioni obbligate e al rispetto del diritto di precedenza) e non è condizionata al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

L'esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

Le precisazioni dell'INPS

I diversi incentivi alle assunzioni attualmente applicabili (rivolti ai NEET, under 36, donne, apprendisti, percettori di NASpI e molti altri) costituiscono un'importante opportunità per le imprese di ridurre i costi del lavoro, ma non sempre è chiaro come operare correttamente; alcune precisazioni sono state fornite dall'INPS, prima con il messaggio n. 1932 del 24 maggio, poi più di recente con il messaggio n. 2924 del 10 agosto.

Nello specifico, l'Istituto ha stabilito che l'esonero contributivo è cumulabile:

  • con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • con l'incentivo NEET disciplinato dall'art. 27 DL 48/2023;
  • con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, c. 137, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Sul punto, l'INPS ha precisato che dovrà essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre, mentre l'esonero IVS troverà applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

La stessa regola vale anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015.

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